[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 55 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 1-bis.

«Le due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione.

La Presidenza dell'Assemblea nazionale è affidata, per la durata di un anno, alternativamente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato.

L'Assemblea nazionale delibera il proprio regolamento. Essa è convocata dal suo Presidente, anche a richiesta del Presidente della Repubblica o di chi lo supplisce».

[...]

Codacci Pisanelli, sul secondo comma, ritiene poco chiaro il significato del termine «alternativamente», che può prestarsi a varie interpretazioni.

Lussu propone che al secondo comma sia sostituito il seguente:

«La Presidenza dell'Assemblea nazionale è affidata al Presidente della Camera dei Deputati».

Il Presidente Terracini è personalmente favorevole alla proposta Lussu, che ha anche una portata riequilibratrice dei poteri concessi in misura superiore alla seconda Camera quando si stabilì di rimettere a questa la decisione sull'eventuale lesione di interessi nazionali.

Pone in votazione la proposta dell'onorevole Lussu.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti