[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.]
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]
Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] La Costituzione, poi, prevederebbe che per talune attribuzioni, da essa determinate, la Camera dei Deputati e il Senato funzionerebbero riuniti insieme, costituendo l'Assemblea nazionale, che sarebbe presieduta dal Presidente del Senato.
[Conti, Relatore, (proposta di articolazione)...]
Art. ...
La Camera elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti, i questori, i segretari e le Commissioni, a norma del proprio regolamento. Elegge ogni anno, all'inizio della sessione di primavera, con votazione a maggioranza assoluta, una Giunta permanente, presieduta dal Presidente della Camera, composta di 30 deputati con il mandato di procedere nella vacanza del Parlamento congiuntamente con la Giunta del Senato all'esame e alla approvazione in via di urgenza di progetti di legge del Governo.
[...]
Art. ...
Il Senato si riunisce e funziona nei modi e nei termini previsti per la Camera dei Deputati.
[...]
Art. ...
L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Repubblica, ne revoca l'elezione per alto tradimento, per violazione della Costituzione dichiarata con i voti di due terzi dei componenti le due Camere: delibera la dichiarazione della guerra; conclude i trattati di pace e i trattati internazionali.
(Il relatore rileva che un testo completo dovrà stabilire quale regolamento — se quello della Camera o del Senato — dovrà adottare l'Assemblea Nazionale.)
Art. ...
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Senato.
A cura di Fabrizio Calzaretti