Evoluzione dell'Articolo
Senza votare esplicitamente il testo, l'8 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva la proposta che gli ex Presidenti della Repubblica siano senatori di diritto, e il 9 ottobre nella seduta pomeridiana, approva la formula (riferita agli ex Presidenti della Repubblica) «salvo rinuncia».
***
Il 9 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo:
«Cinque Senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario hanno illustrata la Patria».
***
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
***
Testo definitivo dell'articolo:
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti