[Il 23 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti sui seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Poiché, chiusa la discussione generale, sono stati svolti gli ordini del giorno e l'onorevole Relatore ha esposto le sue considerazioni al riguardo, dobbiamo ora occuparci della loro votazione. Erano stati presentati dagli onorevoli Rubilli, Macrelli, Condorelli, Piccioni e Moro, Fuschini, Giolitti, Gullo Fausto e Corbi. Non mi resta ora che domandare a ciascuno dei presentatori se mantenga il proprio.
Onorevole Rubilli, lo mantiene[i]?
Rubilli. Sì, mantengo l'ordine del giorno per la prima parte; per la seconda parte lo trasformo in un emendamento (per ciò che si riferisce al collegio uninominale), chiedendo che venga unito agli analoghi emendamenti che sono stati presentati rispettivamente dall'onorevole Nitti, dall'onorevole Laconi, ed altri.
Presidente Terracini. Sta bene, onorevole Rubilli. Questo significa che lei mantiene il suo ordine del giorno per ciò che si riferisce alla proposta che un quarto dei membri del Senato venga costituito con nomina del Presidente della Repubblica?
Rubilli. Sì, onorevole Presidente, questo lo mantengo.
Presidente Terracini. L'onorevole Nitti, in realtà, non ha presentato un ordine del giorno, ma un emendamento agli articoli 55 e 56. Allora, onorevole Rubilli, lei non lega la seconda parte del suo ordine del giorno ad un ordine del giorno Nitti; ma bensì aderirà agli emendamenti Nitti quando, esaminando gli articoli 55 e 56, l'onorevole Nitti svilupperà i suoi emendamenti.
Rubilli. Solo dichiaro che per questa parte trasformo il mio ordine del giorno in un emendamento, che mi riservo di precisare. Ma insomma, a parte la forma, mantengo completamente i concetti esposti nel mio ordine del giorno.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei pregare l'onorevole Rubilli di considerare se, anche per la parte che egli intende mantenere, non sia più opportuno rinunciare alla forma dell'ordine del giorno e farne un emendamento. Questo problema, trattato così, in forma di «considerato», non consente all'Assemblea di pronunciarsi con quella precisione che sarebbe opportuna e che è invece possibile su di un emendamento. La questione del numero dei senatori, la cui nomina sia o no da riservare al Capo dello Stato, potrà essere trattata quando si parlerà della composizione del Senato. Non c'è, secondo me, onorevole Rubilli, una ragione per adottare un criterio differente per la prima e la seconda parte del suo ordine del giorno. La pregherei dunque di ritirare per ora l'ordine del giorno, e presentare un emendamento anche per questa parte. Vi sono a riguardo parecchi altri emendamenti, e lei ne potrebbe presentare un altro nella forma che meglio le sembrerà opportuna.
Rubilli. Aderisco pienamente alla proposta dell'onorevole Presidente della Commissione per la Costituzione, perché la trovo opportuna. Quindi anche per la prima parte del mio ordine del giorno, mi riserbo di presentare un emendamento, che sarà discusso al momento opportuno e sempre sull'articolo 55.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La ringrazio.
Presidente Terracini. Onorevole Macrelli, Ella mantiene il suo ordine del giorno?
Macrelli. Il mio ordine del giorno contiene diverse proposte, che sono già nel progetto di Costituzione presentato dalla Commissione. Per esempio, nella prima parte, quando si parla della seconda Camera eletta su basi regionali, non si fa che ripetere quanto è detto nel primo comma dell'articolo 55. Per quello che riguarda il n. 1 del mio ordine del giorno, si ripete quanto è contenuto nel secondo comma dello stesso articolo; e altrettanto per il n. 2, che si riferisce al terzo comma dell'articolo 55.
La materia nuova, dirò così, del mio ordine del giorno fa parte invece dei n. 3, 4 e 5. Per quello che riguarda il n. 3, ossia l'attribuzione al Presidente della Repubblica della nomina di un ristretto numero di senatori, se ne potrebbe parlare al momento in cui discuteremo la composizione del Senato. Per il n. 4, ricordo che c'è già un emendamento presentato dall'onorevole De Vita, che è identico alla mia proposta. Il n. 5 si riferisce alla soppressione...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. È già stata proposta da altri.
Macrelli. ... delle categorie contenute nell'ultima parte dell'articolo 56. Quindi si ripeterà tutta quanta la discussione quando dovremo esaminare l'articolo 56.
Presidente Terracini. Sta bene. Allora, per intanto, non porrò in votazione il suo ordine del giorno.
[i] L'ordine del giorno dell'onorevole Rubilli non è presente nel resoconto stenografico dell'Assemblea. Il suo testo, come risulta da un documento reperibile presso l'Archivio Storico della Camera dei Deputati all'unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00006.00025 è il seguente:
«L'Assemblea Costituente,
«considerato che sarebbe grave errore tener lontani dalla vita pubblica uomini veramente elevati per grado, per dottrina e per superiori qualità di mente, i quali, pur mantenendosi, come non di rado si verifica, completamente estranei al movimento dei partiti e ad ogni competizione elettorale, potrebbero apportare beneficio e valido contributo di studi e di esperienza alla soluzione dei più gravi problemi che interessano la Nazione;
«considerato inoltre che per la costituzione del Senato quesito fondamentale da proporsi e scopo precipuo da raggiungere è quello di creare un'Assemblea che non rappresenti una riproduzione fedele della Camera dei Deputati, ma sia diversamente organizzata;
«delibera che il Senato venga costituito per un quarto dei suoi membri con nomina del Presidente della Repubblica, e per tre quarti con elezioni a suffragio uninominale [universale?] e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, col sistema del collegio uninominale, modificandosi in tali sensi l'articolo 55 della Costituzione».
A cura di Fabrizio Calzaretti