[Il 7 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]
Porzio. [...] Tutti sono favorevoli ad un Senato elettivo salvo l'eccezione della nomina di una diecina di senatori da parte del capo dello Stato. Per suo conto è favorevole a questa nomina eccezionale, perché l'Italia deve avere una rappresentanza elevata, e certe personalità insigni della politica, della scienza e dell'arte non potranno entrare alla Camera, non potendo affrontare la lotta elettorale, che stanca ed esaurisce. Alcune personalità, a scelta del Presidente della Repubblica debbono entrare nel Senato. Ma, all'infuori di questi, i senatori debbono essere nominati dagli elettori.
[...]
Ravagnan. [...] se venisse ad essere accettato il criterio che una parte dei membri della seconda Camera fossero di nomina presidenziale o chiamati a farne parte per cooptazione, si verificherebbe in pratica qualche cosa di simile a quel che avveniva all'epoca del vecchio Senato nel periodo parlamentare prefascista, quando i candidati ministeriali caduti alle elezioni venivano nominati senatori: verrebbero chiamati a far parte della seconda Camera uomini che il suffragio universale non avrebbe eletto, o non sarebbero stati nemmeno designati candidati, cosa che implica un determinato giudizio politico contro cui la loro nomina si porrebbe.
Non può quindi accettare il sistema della nomina presidenziale, né quello della cooptazione.
A cura di Fabrizio Calzaretti