[Il 13 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione affronta la discussione relativa all'elettorato passivo per la Camera dei Deputati.]

Il Presidente Terracini [...] apre la discussione sul limite dell'età, che nel progetto dell'onorevole Conti è fissato ad anni 25.

Nobile è del parere che coloro che sono chiamati ad essere eletti deputati debbano dare garanzie maggiori di quelle richieste ai comuni elettori. Per questo motivo è favorevole ad un elevamento del limite di età.

Patricolo ricorda che nell'ultima riunione aveva richiesto l'elevamento del limite di età per l'elettorato passivo esprimendo l'avviso che il deputato all'Assemblea nazionale debba effettivamente possedere quella esperienza, capacità e maturità politica che sono necessarie per assolvere un compito tanto importante. In quella occasione aveva anche messo in evidenza che si potrebbe abbassare il limite di 25 anni per l'eleggibilità alle Assemblee regionali, che saranno dei parlamenti in miniatura, nei quali i giovani che desiderano dedicarsi alla vita politica potranno addestrarsi ai più gravi compiti che li attenderanno nell'Assemblea nazionale. A 25 anni un uomo esce appena dall'Università e non può considerarsi preparato ai problemi della vita nazionale; spesso non ha nemmeno messo fuori il piede dalla sua provincia o dalla sua regione e quindi non possiede quel largo orizzonte di vedute che è necessario ad un rappresentante del popolo nell'Assemblea nazionale.

Ritiene, tuttavia, che la sua primitiva proposta di elevare l'età a 30 anni potrebbe essere modificata limitandola a 28 anni, così che sia contemperata l'esigenza di una certa maturità con quella di immettere nell'Assemblea nazionale elementi giovani, pronti a dare una attiva collaborazione.

Nobile si associa alla proposta dell'onorevole Patricolo.

Di Giovanni esprime il parere che il limite di 25 anni, proposto dall'onorevole Conti, sia rispondente non solo al convincimento che i giovani più eletti e preparati possano essere in grado di ricoprire l'incarico, indubbiamente elevato, di componenti il Parlamento, ma anche al desiderio di valorizzare i giovani in generale.

Conti, Relatore, ricorda che nel 1921-22 fu relatore di una proposta di legge mirante appunto a ridurre il limite di età dai 30 ai 25 anni, perché fin da allora era convinto che quest'ultima età fosse sufficiente per accedere alla Camera dei Deputati. Una volta superato l'attuale periodo di abbassamento intellettuale dovuto al fascismo, si andrà verso tempi in cui i giovani a 25 anni saranno all'altezza delle funzioni parlamentari. D'altra parte è sicuro che il corpo elettorale avvierà i più giovani prima di tutto alle Assemblee regionali, onde ben pochi saranno alla Camera i rappresentanti di 25 anni.

Piccioni concorda con l'onorevole Conti, aggiungendo che il voler elevare il limite di età potrebbe sembrare un regresso rispetto al limite attualmente in vigore per poter essere eletti deputati alla Costituente, quasi che i giovani che fanno ora parte dell'Assemblea Costituente non abbiano dato buona prova, il che, almeno per quanto gli risulta, non può certo dirsi.

Lussu voterà per il limite di 25 anni, esclusivamente per un criterio di opportunità, visto che in pratica i vecchi hanno dato più cattiva prova dei giovani.

Tiene poi a mettere in evidenza che, in relazione alla Costituzione dell'Ente Regione e della nuova organizzazione della Camera, il numero dei Deputati sarà probabilmente alquanto ridotto, poiché la risoluzione di molti problemi locali sarà demandata alle Assemblee regionali. La Camera, pertanto, con tutta probabilità, si dovrà occupare prevalentemente solo dei grandi problemi di interesse generale.

Non si stupirebbe, pertanto, se, data l'elevatezza del compito di deputato, da qualche settore si esprimesse il desiderio di portare l'età dei deputati ad un limite superiore ai 25 anni.

La Rocca è anch'egli favorevole al limite di 25 anni, anche perché la fissazione di questa età non dà senz'altro la possibilità di adire alla Camera a tutti i venticinquenni, ma solo a quelli che siano all'altezza del compito e per i quali non vi sarebbe motivo di esclusione dalla vita pubblica.

Il Presidente Terracini pone in votazione la proposta dell'onorevole Patricolo, alla quale si è associato l'onorevole Nobile, di elevare a 28 anni il limite di età per l'elettorato passivo.

(Non è approvata).

Pone in votazione il limite di età di 25 anni.

(È approvato).

[Dopo una discussione relativa alla durata del mandato dei Deputati, la Sottocommissione prosegue nell'analisi delle modalità di elezione dei Deputati.]

Il Presidente Terracini [...] rileva che tra le proposte dell'onorevole Conti ce ne sono altre, in successivi articoli, che si riferiscono alla formazione della Camera dei Deputati. Così ad un certo punto si afferma: «I requisiti per l'eleggibilità ed i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale». In altro articolo poi si stabilisce: «Sarà eletto un Deputato ogni 150 mila abitanti».

Apre la discussione sulla prima delle due proposte.

Tosato ritiene che la norma non sia opportuna, poiché ci sono alcuni casi di incompatibilità che dovrebbero essere fissati dalla Costituzione, come ad esempio l'incompatibilità del Presidente della Repubblica con alcuni uffici pubblici e l'incompatibilità per i componenti di una delle due Assemblee a far parte anche dell'altra.

D'altra parte un esplicito rinvio nella Costituzione alla legge elettorale non è del tutto indispensabile e può essere benissimo sottinteso.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta dell'onorevole Tosato di sopprimere la formula: «I requisiti per la eleggibilità ed i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale».

(È approvata).

Apre la discussione sulla proposta concernente l'elezione di un Deputato per ogni 150 mila abitanti.

Patricolo osserva che si potrebbe sopprimere anche la disposizione in esame, rinviando ogni decisione a tal riguardo alla legge elettorale, poiché si tratta di un principio che non è opportuno sia affermato nella Costituzione.

Nobile si dichiara favorevole ad una norma per la quale il numero dei Deputati dovrebbe essere ridotto a circa 300. Ricorda in proposito l'interessante osservazione di uno statista inglese, il quale sosteneva che un'assemblea legislativa composta da 5 o 600 persone è troppo numerosa per essere un'assemblea e troppo poco numerosa per essere un comizio, e che pertanto il numero giusto dei componenti un'assemblea legislativa dovrebbe essere di circa 250 persone.

D'altra parte, il lavoro che potrà essere svolto da trecento Deputati non sarà molto diverso da quello che potrà essere svolto da seicento e non vede quindi quale vantaggio ci sia ad accrescere il numero dei componenti l'Assemblea. Tutto al più si potrà obiettare che potrebbe rimaner sacrificato qualche partito di minima importanza, che con un numero doppio di posti disponibili potrebbe, con la proporzionale, conquistarne uno. Ma l'eliminazione dalla vita politica di partiti di così scarsa importanza è più un bene che un male.

Patricolo chiede che sia preliminarmente posta ai voti la sua proposta di soppressione della formula in questione.

Tosato ritiene che la materia non possa essere rinviata alla legge elettorale, poiché si tratta di stabilire la composizione di un organo costituzionale, e il non farlo rappresenterebbe una lacuna della Costituzione.

Cappi propone un emendamento così concepito: «Sarà eletto un Deputato ogni 100.000 abitanti». La sua proposta di accrescere il numero dei Deputati trova giustificazione in due considerazioni: anzitutto dare una congrua rappresentanza regionale; in secondo luogo utilizzare con maggiore ampiezza le capacità.

Fabbri ritiene fondamentali le osservazioni dell'onorevole Tosato e non può aderire alla proposta di mettere ai voti la soppressione della disposizione in esame che, a suo avviso, ha un'importanza fondamentale nella Costituzione.

Conti, Relatore, invita i presenti a considerare che il numero dei componenti della Camera dei Deputati deve essere commisurato alla struttura che dovrà assumere il corpo legislativo ed alle funzioni che l'Assemblea dovrà svolgere. Si richiama a quanto giustamente ha osservato l'onorevole Lussu, che, cioè, la nuova Camera dei Deputati, se veramente si vuole dare al Paese la possibilità di un sano sviluppo legislativo, dovrà essere un consesso destinato alla trattazione dei più alti ed ardui problemi. Si augura che i compilatori delle norme statutarie delle singole regioni, allarghino quanto più è possibile la competenza dei futuri organi regionali, affidando ad essi la trattazione di tutti i problemi che hanno un carattere locale e regionale; così potrà esser evitata alla Camera dei Deputati la trattazione di materie che renderebbero la sua vita assai difficile, spingendola a quelle degenerazioni parlamentaristiche delle quali la nostra Nazione ha tanto risentito in passato. Pensa che, se si riuscirà a creare un'Assemblea di alta preparazione e competenza, sarà reso veramente un grande servigio al Paese. Ora le assemblee che rispondono meglio a quelle elevate funzioni a cui sono chiamate sono appunto quelle composte di un numero ridotto di elementi. A chi considera il problema nella sua essenza crede non possa sfuggire l'enorme vantaggio di una riduzione del numero dei membri dell'Assemblea. Trecento Deputati è un numero più che sufficiente.

Questa riduzione è poi opportuna anche per un'altra considerazione. È stata prevista, infatti, l'unione delle due Camere in Assemblea nazionale. Si avrà così un consesso molto numeroso, e questo, secondo le intenzioni dei più, dovrebbe spesso riunirsi per decidere in merito ad avvenimenti di grande importanza. Ciò impone una limitazione del numero dei Deputati. Del resto in sede di coordinamento e in sede di discussione in Assemblea plenaria, tale numero, se apparisse esiguo, potrebbe essere accresciuto.

Castiglia, riferendosi alle argomentazioni dell'onorevole Conti, e poiché effettivamente il numero dei rappresentanti della futura Camera dei Deputati non potrà essere che in stretta dipendenza con la determinazione dei compiti e delle materie che saranno assegnati all'ente regione, ritiene che sia più opportuno — pur affermando il principio che nella Costituzione deve essere determinato il numero dei Deputati — differire ogni decisione a quando saranno meglio conosciuti i compiti dell'ente regione. Propone, cioè, una pura e semplice sospensiva e non un rinvio alla legge elettorale.

Bozzi non condivide il punto di vista dell'onorevole Patricolo, poiché ritiene che la determinazione del numero dei Deputati sia necessaria in una Costituzione. Tuttavia ha qualche dubbio se il principio debba fissarsi seguendo il criterio contenuto nella dizione proposta dall'onorevole Conti, o se non sia preferibile determinare un numero fisso di Deputati oltre il quale non si potrebbe andare.

Nobile è contrario alla soppressione della disposizione in esame.

Patricolo rinuncia alla sua proposta e si associa a quella dell'onorevole Castiglia.

Il Presidente Terracini fa rilevare che certamente ognuno ha già le sue idee precise circa le funzioni delle assemblee regionali, e in relazione al suo punto di vista può con sicurezza esprimere il proprio parere in merito alla questione in discussione. Crede pertanto utile prendere una decisione, tenendo conto che il coordinamento della varie decisioni sarà in parte compito della Commissione nel suo complesso e in parte dell'Assemblea plenaria. Il continuo rinvio dell'esame dei singoli problemi può condurre la Sottocommissione a trovarsi di fronte a un cumulo di questioni sospese.

Castiglia sa benissimo qual è il suo pensiero in merito alle varie questioni, ed immagina che ciascun altro lo sappia; ma osserva che non si può prevedere quale sarà il risultato della discussione. Ciascuno tende a far prevalere il suo punto di vista, ma la decisione finale non si potrà avere che dalla risultante delle varie forze contrastanti. Per mantenersi nel caso in esame, se ciascuno dovesse determinare il numero dei Deputati in relazione a quelli che a suo avviso dovrebbero essere i compiti da affidare alle future assemblee regionali, si avrebbero innumerevoli proposte circa il numero dei componenti della Camera dei Deputati. Perciò ritiene che, per economia di tempo, sarebbe più opportuno rinviare ogni decisione, in merito all'importante argomento in discussione, a quando sarà stabilita la sfera di competenza delle assemblee regionali, pure affermando in via di principio che occorre che nella Costituzione sia fissato il numero dei componenti la Camera dei Deputati.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta che sia inserita nella Costituzione l'indicazione del numero dei Deputati che dovranno comporre la prima Camera.

(È approvata).

Pone ai voti la proposta, fatta dall'onorevole Castiglia, di rinviare la determinazione del numero dei componenti la Camera dei Deputati a quando saranno fissati i compiti delle assemblee regionali.

(Non è approvata).

Avverte che l'onorevole Bozzi gli ha presentato una proposta così concepita: «La Camera dei Deputati è composta di un numero di membri non superiore ai 450».

Fabbri trova la formula alquanto elastica poiché, rientrando nella competenza della legge elettorale la possibilità di variare il numero dei Deputati fino al limite massimo consentito, quella potrebbe fissare un numero troppo ristretto di componenti. D'altra parte, non gli sembra nemmeno simpatico ricorrere a questo espediente proposto dall'onorevole Bozzi, perché esso dà la netta sensazione che quattrocento Deputati siano pochi e cinquecento troppi. Crede pertanto che sia preferibile il criterio della proporzione al numero degli abitanti.

Il Presidente Terracini, data l'ora tarda, rinvia la discussione a domani.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti