[Il 19 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 47 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. L'onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere i seguenti commi:
«Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento.
«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».
Ha facoltà di svolgerlo.
Persico. [...] Ma più che dimostrare l'utilità di questo articolo 44, voglio brevemente dire le ragioni per le quali ho creduto opportuna la proposta di aggiungere due capoversi, che non ho ideato io, ma che vengono direttamente dallo Statuto Albertino e sono collaudati da cento anni di vita. Allo Statuto Albertino venivano dalla Costituzione spagnola del 1830 e soprattutto da quella belga del 1831: quindi è passato oltre un secolo di esperienza. Sono gli articoli 30 e 31 dello Statuto Albertino.
Ho aggiunto i due commi, per colmare una lacuna. Dico la verità, ho cercato invano nei lavori preparatori qualche cosa che mi illuminasse; ho guardato i verbali della terza Sottocommissione; quelli della Commissione di coordinamento e del Comitato di redazione, ma poco o nulla ho scoperto al riguardo. Solo la relazione dell'onorevole Ruini ha una frase, che rimane un po' generica e che dice così: «L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito, contiene una indicazione al coordinamento di norme e d'istituti che manca oggi in Italia».
Ho cercato poi nei lavori preparatori del Ministero della Costituente ed ho trovate molte notizie nel volume V, che si occupa delle Finanze; e nell'Appendice al volume V, dove la questione è ampiamente trattata.
L'articolo 30 dello Statuto Albertino dice: «Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re».
L'emendamento che io propongo è naturalmente aggiornato:
«Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dal Parlamento».
Storicamente i Parlamenti sono sorti appunto per consentire la imposizione dei tributi: nei regimi assoluti il Re convocava il Parlamento per averne il consenso nelle sue richieste di natura finanziaria.
Così sono sorti la Camera dei Comuni e gli Stati Generali, che diedero poi luogo al glorioso Parlamento francese.
Quindi, la legge che stabilisce i tributi deve essere fatta dalle Camere e deve riguardare due cose: l'imposizione del tributo, e l'autorizzazione a riscuoterlo.
Vi deve essere quindi una legge-norma, cioè una legge d'imposta; e una legge di bilancio, una legge-provvedimento, che renda possibile la riscossione del tributo.
Si potrebbe opporre — ma non credo che l'obiezione abbia valore — che l'articolo 18, già approvato, della Costituzione si occupa già di questo problema. Esso dice: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
L'onorevole Badini Confalonieri notò, a suo tempo, che la dizione è antiquata, perché risponde alle prestazioni di altri tempi. Comunque, ci sono casi, in cui queste prestazioni sono necessarie e attuali. Proprio ieri il Prefetto di Sassari ha emanato un'ordinanza che obbliga tutti i cittadini, dai 18 ai 60 anni, a prestare cinque ore di lavoro per la lotta contro le cavallette.
Le prestazioni patrimoniali riguardano i casi di requisizioni d'immobili, di vestiari, di viveri, quando guerre, calamità pubbliche o circostanze eccezionali lo impongano.
Nessun rapporto, quindi, fra l'articolo 18 già approvato, e l'emendamento che io propongo.
E qui si può notare — per inciso — che le discussioni del progetto di Costituzione hanno alti e bassi abbastanza strani. Nelle sedute mattutine gli articoli passano rapidamente; invece nelle sedute pomeridiane si discute molto di più.
L'articolo 18 fu approvato a tamburo battente. Una proposta di emendamento dell'onorevole Badini Confalonieri non venne approvata ed una proposta dell'onorevole Ferrarese fu rimandata ad altra sede.
E così l'articolo fu presto votato. Quindi neanche da questo precedente parlamentare possiamo trarre dei lumi.
[...]
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.
Ruini, Presidente della Commissione. [...] Viene poi l'emendamento dell'onorevole Persico. Il primo comma riguarda i tributi e dovrà quindi essere rinviato a quando saranno svolti gli altri articoli aggiuntivi sopra i tributi.
[...]
Presidente Terracini. Chiedo ora ai colleghi presentatori di emendamenti, se li mantengono.
[...]
Presidente Terracini. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?
Persico. Mantengo il secondo comma dell'emendamento: il primo va con la materia tributaria.
[...]
Presidente Terracini. [...] Vi sono ora le seguenti proposte di articoli aggiuntivi:
Art ...
«Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi.
«Castelli Edgardo, Vanoni, Marazza, Vicentini, Martinelli, Arcaini, Cavalli, Mannironi, Avanzini, Firrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola».
Art ...
«Salve le esenzioni determinate dalla necessità di assicurare a ciascuno la soddisfazione dei bisogni indispensabili alla esistenza, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche, in modo che il carico tributario individuale risulti applicato con criterio di progressività.
«Scoca».
Emendamento rinviato
«I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività.
«Meda Luigi, Malvestiti, Fanfani, Lazzati, Bianchini Laura, Balduzzi, Mastino Gesumino, Murgia, Torco, Ferrarese».
L'onorevole Persico inoltre ha rinviato a questa sede la prima parte del suo emendamento, che ha già svolto:
«Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento».
L'onorevole Castelli Edgardo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
Castelli Edgardo. Propongo anzitutto una mozione d'ordine. Poiché il tema dei tributi ha caratteristiche economiche, ma ha anche tratti di carattere politico, propongo che questo argomento sia discusso alla fine della parte introduttiva della nostra Costituzione, e in particolare in calce al Titolo IV che riguarda i rapporti politici.
Presidente Terracini. Quale è il parere della Commissione?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non aveva ritenuto opportuno ammettere delle norme speciali sui tributi in quanto aveva provveduto a ciò in vari punti della Costituzione, che non sto qui a richiamare. Non fa tuttavia ostacolo a riesaminare la materia, ed acconsente, se l'Assemblea lo ritiene, a rinviare lo svolgimento degli emendamenti Meda, Castelli, Scoca e Persico alla fine dei rapporti politici. Quanto al collocamento, vedremo in sede di coordinamento e redazione definitiva dove le norme eventualmente approvate dovranno essere poste. Accedo quindi alla mozione d'ordine dell'onorevole Castelli Edgardo.
Presidente Terracini. Se gli onorevoli Scoca, Meda Luigi e Persico accedono alla proposta dell'onorevole Castelli Edgardo, fatta propria dalla Commissione, senza dover procedere alla votazione del rinvio proposto, possiamo senz'altro restare intesi che esamineremo la materia contenuta negli articoli aggiuntivi da essi proposti a dopo l'esame del Titolo IV sui rapporti politici.
Scoca. Sono d'accordo.
Meda. Sono d'accordo.
Persico. Sono d'accordo.
(Così rimane stabilito).
A cura di Fabrizio Calzaretti