Evoluzione dell'Articolo
Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici, allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del paese.
È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista».
***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 47.
Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
***
Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
***
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
***
Testo definitivo dell'articolo:
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti