[Il 19 maggio 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Rodi. [...] In questo Titolo è sancito il diritto di voto, diritto estremamente importante perché con esso vediamo ripristinate la democrazia e la libertà sulle quali ci soffermiamo per delineare la loro nuova fisionomia. E dico nuova, perché l'evoluzione dei tempi vuole che questa libertà presenti tante fisionomie per quante sono le ere storiche.
A me sembra sia sufficiente in una Costituzione affermare semplicemente il diritto di voto; quella espressione aggiunta al secondo comma per cui il suo esercizio è dovere civico e morale credo non debba trovar posto nell'articolo e ne ho proposto infatti la soppressione.
Ne ho proposta la soppressione innanzitutto perché sia lasciata al cittadino la libertà di voto; e poi perché la nostra preoccupazione odierna è quella di abituare il nostro popolo all'esercizio del libero voto, senza tuttavia che la Costituzione debba sancire un dovere che potrebbe essere o un obbligo o il richiamo ad una realtà che si teme non compresa e non sentita dal popolo.
Credo perciò che basti in una Costituzione affermare semplicemente che il diritto di voto è uguale per tutti.
[...]
Caristia. [...] Democrazia e repubblica sono i pilastri della nuova Costituzione, e la democrazia, nel suo aspetto politico, ch'è quello sostanziale, si attua attraverso il godimento e l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. L'articolo 45 del progetto è inteso ad applicare, col più ricco contenuto, il principio del suffragio universale, principio cui si era, d'altronde, inspirata anche la legislazione precedente.
A cura di Fabrizio Calzaretti