[Il 1 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sull'intrapresa economica.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Corbi, Relatore. [...] Ritiene, infine, che non debbano essere dimenticate dalla tutela dello Stato le cooperative, le piccole e medie imprese industriali, agricole ed artigiane, che nel quadro dell'economia italiana assolvono una funzione di grande importanza.

Passando ad esaminare gli articoli formulati nella relazione dell'onorevole Pesenti, osserva che taluni di essi sono superati da quelli già approvati dalla Sottocommissione sul diritto di proprietà; ve ne sono invece altri che conservano tutto il loro valore e che dovranno essere presi in esame.

Dà quindi lettura degli articoli:

[...]

7°) lo Stato riconosce la funzione sociale;

delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione;

delle imprese cooperative;

delle imprese private direttamente gestite dal proprietario.

Nell'interesse della Nazione ne assicura lo sviluppo e la protezione».

Presidente Ghidini. [...] L'articolo 7 parla delle diverse imprese e pensa che possa essere formulato in modo più conciso.

[...]

Dominedò, Correlatore, premesso che la Carta costituzionale deve avere un significato storicistico, interpretando la realtà attuale in tutte le sue manifestazioni in corso di sviluppo, ritiene che in questo articolo relativo all'impresa si debba — evitando di fare doppioni rispetto al momento statico già esaminato nei riguardi della proprietà — disciplinare il momento dinamico e vedere quali norme la Carta costituzionale debba contenere in relazione a tale fase. L'opera di selezione, in relazione alle norme proposte, è infatti notevole, in quanto molte di esse si riferiscono direttamente o indirettamente al momento della proprietà.

Considerando quindi l'aspetto dinamico dell'impresa, ritiene che la Carta costituzionale dovrebbe tener presente un trinomio, analogamente a quanto è stato fatto per la proprietà, cioè: 1°) l'impresa individualistica, riconosciuta come regola in quanto operi in funzione sociale; 2°) l'impresa collettivistica, che va da quella statizzata a quella municipalizzata, la quale deve essere riconosciuta dallo Stato come forma necessaria, quando il bene comune lo imponga, in quanto le esigenze della pubblica utilità non siano realizzabili dall'impresa individualistica; 3°) l'impresa cooperativistica, distinta da quella individualistica, che ha per fine caratteristico il lucro e da quella collettivistica che ha per fine il pubblico interesse, mentre la forma cooperativa si distacca dalla finalità lucrativa e si avvicina ad una funzione di pubblico interesse, procurando ad una comunità di lavoratori o di utenti l'acquisizione di beni o di mezzi di lavoro a prezzo di costo.

Pensa quindi che dovrebbero essere fissate delle norme relative ad ognuna delle tre ipotesi, prendendo come punto di partenza l'articolo 7 proposto dall'onorevole Pesenti.

[...]

Per quanto riguarda l'impresa cooperativistica, affermerebbe un concetto che non gli pare incluso nella formula Pesenti, e si ricollegherebbe alla relazione Canevari, innestando la forma in parola nel secondo comma dell'articolo 7 e svincolandola dalla più stretta disciplina dell'impresa privatistica: occorre a tal fine tener presente da un lato l'esigenza del pubblico interesse e dall'altro il controllo nei riguardi della cooperazione. Si dovrà a questo proposito studiare se questo debba essere affidato al postere esecutivo, ovvero se, almeno nei riguardi del controllo di merito, esso non debba, in base all'esperienza e alle esigenze di libertà del cooperativismo, spettare ad organi collegiali, rappresentativi della categoria: sembra opportuno che la Costituzione deferisca il problema alla legge.

[...]

Canevari ritiene che in questa sede sia opportuno tener presente la sua relazione già discussa e approvata, riguardante la cooperazione, in quanto, esaminando le proposte dell'onorevole Pesenti, ha constatato che una parte di esse è già assorbita da precedenti decisioni.

[...]

È d'avviso che, ai tre articoli riguardanti la proprietà privata nei rapporti delle imprese statali o collettive, si debba aggiungere quello che è stato affermato per la cooperazione in sede di discussione dei Relatori, cioè che lo Stato favorisce con i mezzi più idonei lo sviluppo delle cooperative e ne vigila il funzionamento.

[...]

Corbi, Relatore. [...] Per quanto riguarda l'altra proposta dell'onorevole Canevari, di introdurre cioè un articolo specifico che riguardi la cooperativa, si dichiara d'accordo, affinché lo Stato vigili proprio sulla natura della cooperativa.

[...]

Dominedò, Correlatore, ritiene che, considerando i vari punti della relazione Pesenti e tenendo conto dei criteri emersi dalla discussione, si potrebbe proporre un articolo così formulato: «Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive. L'impresa individuale non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'impresa gestita cooperativamente deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici».

[...]

Il Presidente Ghidini dà lettura di un articolo concordato fra gli onorevoli Dominedò e Corbi, così formulato:

«L'iniziativa e l'impresa privata sono libere. Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive.

«L'impresa individuale non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

«L'impresa gestita in forma cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei.

«Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta in favore dello Stato o di enti pubblici».

[...]

Taviani. [...] Passando ad esaminare il testo dell'articolo concordato, fa rilevare che dapprima si richiama l'attenzione sull'impresa privata, poi si passa ad esaminare tutte le imprese economiche per poi tornare alla privata. Si dice che le imprese possono essere individuali, cooperativistiche e collettive; non vede la ragione per cui si parli di individuali, invece che di private; forse perché era stato sancito di andare verso la forma cooperativistica, ma evidentemente altro è un'impresa composta di due o tre soci e altro è una vera e propria azienda cooperativistica. Ritiene quindi che si dovrebbe parlare semplicemente di imprese private, cooperativistiche e collettive.

[...]

Canevari prega l'onorevole Dominedò di modificare il terzo comma là dove si parla di imprese gestite in forma cooperativa, dicendo semplicemente «cooperative». [...]

Dominedò, Correlatore, consente.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti