[Il 27 settembre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul diritto di proprietà.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 42 per il testo completo della seduta.]
Il Presidente Ghidini comunica che, alla fine della seduta antimeridiana, alcuni membri della Sottocommissione si sono riuniti per concordare un testo di articolo che, tenendo conto delle varie opinioni, riassume i concetti espressi dal relatore e dai singoli oratori.
Dà quindi lettura dell'articolo concordato, formulato nei seguenti termini, avvertendo che le frasi fra parentesi sono quelle sulle quali non è stato ancora raggiunto accordo:
«I beni economici possono essere oggetto di diritto di proprietà da parte dei privati, della comunità (dei lavoratori e degli utenti) e della collettività.
«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i limiti e le forme allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
«Per esigenze di utilità collettiva, di coordinamento dell'attività economica (e di giustizia sociale) la legge può rivendicare agli enti pubblici e alla comunità (dei lavoratori e degli utenti) la proprietà di beni mobili e immobili (di beni singoli o di determinati settori economici) sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo (salvo i casi previsti dalla legge)».
[...]
Il Presidente Ghidini propone che intanto si discuta se si debba lasciare o meno dopo la frase: «delle comunità», la specificazione: «dei lavoratori e degli utenti».
Canevari si dichiara favorevole all'aggiunta.
Corbi propone che invece di: «comunità dei lavoratori e degli utenti», si dica: «cooperativistica».
Il Presidente Ghidini osserva che nell'articolazione proposta dall'onorevole Pesenti la formulazione è ancora più esatta, in quanto si dice: «La proprietà dei mezzi di produzione e di scambio può essere privata, di cooperativa e di Stato».
Canevari si associa alla proposta dell'onorevole Corbi, anche perché non c'è solo la proprietà di Stato, ma anche quella dei comuni, delle province, delle regioni, ecc.
Il Presidente Ghidini ritiene che allora si potrebbe dire: «Possono essere oggetto di proprietà privata cooperativistica e collettiva».
[...]
Giua propone di dire: «collettivistica».
Il Presidente Ghidini preferirebbe la dizione: «delle cooperative e della collettività».
Giua propone di tralasciare per ora questa parte, riservando di parlarne in sede di coordinamento.
Il Presidente Ghidini non ritenendo opportuna la proposta dell'onorevole Giua, propone la dizione: «di proprietà privata, delle cooperative e collettiva».
Fanfani osserva che in tal modo si limita troppo la dizione, in quanto si viene a permettere che una collettività di lavoratori possa ottenere domani la proprietà di uno stabilimento, anche non nella tradizionale forma classica della cooperativa.
[...]
Lombardo propone di togliere il primo comma che aveva soltanto lo scopo di inserire nell'articolo l'aggettivo: «privata»; ma siccome si è poi chiarito che non vi era nessuna intenzione di ledere il sacrosanto principio della proprietà privata, ritiene che ora sia superfluo lasciarlo.
Il Presidente Ghidini, dato che queste comunità o sono enti privati, come le cooperative, o sono enti pubblici, crede che basterebbe sopprimere la parola: «comunità» e dire: «oggetto di proprietà da parte dei privati e della collettività».
Canevari osserva che non bisogna dimenticare che la cooperativa deve essere considerata come un ente privato, ma con scopi sociali, e quindi soggetto a vigilanza.
Giua ritiene che non si possa escludere la possibilità che si formino cooperative a carattere sociale. Insiste nel proporre di discutere questa parte in sede di coordinamento.
Sull'inutilità del primo comma, sostenuta dall'onorevole Lombardo, pur essendo dubbio se delle affermazioni dottrinarie siano o meno necessarie nella Costituzione, osserva che tutte le Costituzioni ne hanno; ritiene quindi che anche nella nostra non possano essere omesse del tutto.
Taviani, Relatore, propone di porre in votazione il secondo e terzo comma, rimettendo successivamente alla discussione dell'intera Commissione l'opportunità o meno di inserire il primo, che nella sostanza è accettato da tutti: si tratta di una questione formale che si vota per quello che dice nella sostanza. Ritiene che la proposta dell'onorevole Giua vada completata in questo senso: che si debba essere tutti d'accordo sulla sostanza del primo comma, di modo che il fatto di lasciarlo o meno sia un giudizio puramente formale; si potrà sempre mettere a verbale che i pareri sono divisi circa l'opportunità di inserirlo, dato che taluni lo ritengono superfluo.
Il Presidente Ghidini ritiene che in tal modo la questione venga protratta, ma non risolta.
Taviani, Relatore, fa presente che se la Sottocommissione vota oggi questo comma, cioè che la proprietà può essere privata, cooperativistica e collettiva, e poi nella Commissione plenaria viene proposto un emendamento per toglierlo, tale progetto di emendamento verrebbe ad assumere un significato sostanziale. Ad evitare tale possibilità, propone che la Sottocommissione si metta d'accordo sulla sostanza, precisando bene la questione delle cooperative, delle comunità, ecc.; una volta precisato questo, si potrà dire che il comma ha un valore di pura definizione teorica.
Il Presidente Ghidini è d'avviso di lasciare: «proprietà privata e collettiva».
Giua osserva che si è in periodo di transizione e quindi nella necessità di affermare questa forma di proprietà cooperativistica, che è intermedia tra la proprietà privata e quella collettiva e che ha dei legami con quella che è la proprietà del singolo e la proprietà pubblica. Pure accettando la distinzione pura e semplice di proprietà privata e collettiva, vorrebbe che fosse inserita la specificazione: «cooperativistica», per stabilire che le cooperative non sono intese nel senso ordinario di proprietà privata, ma nel senso intermedio tra proprietà privata e pubblica.
Dominedò si associa a quanto ha detto l'onorevole Giua, considerando che bisogna tener presente il passaggio dal momento statico della proprietà al momento dinamico dell'impresa.
Il Presidente Ghidini ritiene che la formulazione dovrebbe essere allora la seguente: «oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva».
Lombardo insiste per l'abolizione del primo comma. In caso di mantenimento, dichiara di non essere contrario al termine «cooperativistica».
Taviani, Relatore, tiene a precisare il suo pensiero nel senso che egli è favorevole a che si voti la sostanza del primo comma; ma se un comma dichiarativo di questo genere deve essere premesso all'articolo, allora il comma dovrà essere quello proposto e non altro. Sarà poi rimessa alla Commissione plenaria la decisione circa l'utilità o superfluità del comma stesso.
Il Presidente Ghidini non è di questo avviso, in quanto o il comma è inutile e allora non si vota, o è utile e allora bisogna votarlo. Ritiene che si possa passare quindi alla votazione del primo comma.
Taviani, Relatore, per dichiarazione di voto afferma che voterà contro, non perché sia contrario alla sostanza, ma in quanto ritiene il comma superfluo.
Lombardo, per dichiarazione di voto si associa a quanto ha affermato l'onorevole Taviani.
Il Presidente Ghidini mette ai voti il primo comma, di cui dà lettura:
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti