Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 40.
Per coordinare le attivitą economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunitą di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.
A cura di Fabrizio Calzaretti