[Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 42 per il testo completo della discussione.]
Togliatti, Relatore, comunica che, per quanto riguarda gli altri problemi cui ha prima accennato, l'onorevole Dossetti ha cercato di dar loro una formulazione in un solo articolo relativo al diritto di proprietà, nel quale sono contenuti anche gli altri concetti.
Dichiara di accettare come base di discussione l'articolo proposto dall'onorevole Dossetti, riservandosi di proporvi alcune modifiche.
L'articolo è così formulato:
«I beni economici di consumo e strumentali possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.
«La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e l'affermazione della persona e della sua famiglia.
«Al fine di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti e di garantire il coordinamento della vita economica a tutela del diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti:
la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata dei beni strumentali;
la legge riserva alla proprietà dello Stato, di istituzioni, di comunità di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure può trasferire agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
Dichiara che la sua insoddisfazione si riferisce soltanto al carattere un po' dottrinale e un po' astruso di questa formula, e rileva che in essa è troppo attenuato un concetto da lui formulato nel suo primo articolo, nel capoverso in cui si parla dell'intervento dello Stato per dirigere la vita produttiva di tutta la Nazione, secondo un piano che garantisca il massimo rendimento per la collettività.
Desidererebbe infine una formulazione più chiara per quanto riguarda i limiti del diritto di proprietà, e una formulazione più tassativa per ciò che si riferisce al trasferimento a determinati enti di determinati complessi di beni.
[...]
Il Presidente Tupini comunica che è stata presentata una formula elaborata dagli onorevoli Dossetti, Togliatti ed altri sulla base della proposta avanzata originariamente dall'onorevole Dossetti. Essa è così concepita:
«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.
«La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.
«Al fine di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi il diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti:
la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;
la legge riserva alla proprietà dello Stato, di istituzioni, di comunità di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
Ritiene che l'attuale formulazione risulti sufficientemente chiara ed appropriata allo stile che deve avere un'enunciazione di principî in sede costituzionale.
[...]
Il Presidente Tupini fa presente che il testo concordato prosegue in questi termini:
«la legge riserva alla proprietà dello Stato, di istituzioni, di comunità, di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, le proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
Apre su di esso la discussione.
Moro desidera proporre alcune modifiche di forma. Anzitutto ritiene preferibile non ripetere la parola «la legge» nei due capoversi dell'articolo.
Basterà dire: «la legge: determina i modi di acquisto e di trasferimento... riserva, ecc.».
Quanto all'ultimo capoverso dell'articolo, propone che esso sia modificato, nel modo seguente: «riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunità di lavoratori o di utenti la proprietà di determinate categorie di imprese, aventi carattere di servizio pubblico di monopolio di fatto;
«disciplina e trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o complessi di beni».
Dossetti osserva che queste ultime proposte di modificazione non sono di forma, ma di sostanza. È la legge stessa che deve provvedere e non può limitarsi a disciplinare in via normativa.
Moro osserva che, allora, il terzo punto dell'ultimo capoverso si può formulare così: «trasferisce agli enti suddetti, mediane esproprio con indennizzo, ecc.».
I capoversi dell'articolo verrebbero espressi nel modo seguente:
determina i modi di acquisto, ecc.
riserva allo Stato, ecc.
trasferisce agli enti suddetti, ecc.
Cevolotto dichiara di essere favorevole all'articolo, ma di essere costretto ad astenersi dalla votazione per coerenza con quanto ha detto prima.
Il Presidente Tupini mette ai voti l'ultimo capoverso dell'articolo colle modifiche proposte dall'onorevole Moro.
(È approvato con 11 voti favorevoli e 2 astenuti).
Fa presente che il testo dell'articolo, dopo le varie modifiche, risulta così formulato:
«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.
La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.
Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:
determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;
riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunità di lavoratori o di utenti, la proprietà di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;
trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
A cura di Fabrizio Calzaretti