[Il 3 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Malvestiti. [...] Io resto convinto che, agli effetti stessi della produzione e del giusto prezzo, il sistema della concorrenza è ancora il modo meno imperfetto di scegliere gli uomini: la casta chiusa della aristocrazia denuncia ormai una sproporzione insopportabile fra il privilegio e il servizio reso alla collettività. Il diritto di proprietà segna ormai un ritardo, una vischiosità nei confronti dell'economia, che è quanto dire della vita. Ridiamo perciò al diritto di proprietà la sua funzione sociale nell'articolo 38.

[...]

Colitto. [...] Proprietà. — Insieme con la iniziativa e la impresa privata, la Costituzione garantisce la proprietà privata, che ove da un minimum di moralità sia fiancheggiata, è sempre feconda di vantaggi, che non si esauriscono nel singolo, ma rifluiscono nella collettività, quali la salvaguardia della libertà, la spinta alla produzione ed al progresso economico, la tranquillità della convivenza civile. Meglio, forse, sarebbe parlare di «diritto di proprietà». Ma non è il caso di insistere sul rilievo, perché, come ebbe a scrivere il Windscheid, il diritto di proprietà investe e compenetra le cose in tutti i suoi aspetti economici, sì che di solito parlasi indifferentemente di «proprietà» e di «diritto di proprietà». E, poiché ormai non è dubbio che proprietà non significa signoria rigidamente assoluta e brutalmente egocentrica delle cose, secondo la ispirazione romano-civilista e secondo i principî del razionalismo illuministico francese, proiezione esclusiva della personalità umana, vuoi che si concepisca questa in senso filosofico, vuoi che si concepisca in senso economico, ma signoria avente anche finalità superiori all'interesse personale del proprietario, non solo, quindi, bene-fine, ma anche bene-mezzo, pensiamo che opportunamente all'articolo 38 la Costituzione proclami da un lato che la proprietà è «garantita» e dall'altro che essa ha una «funzione sociale».

Ma dire «funzione sociale» è dire, in sostanza, «limiti» alla signoria dominicale. Ecco, quindi, la Costituzione, negli articoli 38, 40 e 41 occuparsi di essi, rimandandone, peraltro, la precisazione alla legge. Sarà la legge che: a) determinerà della proprietà i modi di acquisto e di godimento; b) autorizzerà (ripeto qui l'espressione, a mio avviso, inesatta dell'articolo 38) la espropriazione, per motivi d'interesse generale, della proprietà privata, salvo indennizzo; c) determinerà i limiti della proprietà, allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti; d) imporrà obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fisserà i limiti in estensione, abolirà il latifondo, promuoverà la bonifica delle terre e l'elevazione professionale dei lavoratori, aiuterà la piccola e la media proprietà.

Come si vede, si parla ora di «vincoli», ora di «limiti», ora di «obblighi», da imporre alla proprietà privata, usandosi termini diversi per indicare la stessa cosa, il che non è certo da approvarsi in un testo di legge; si stabilisce che «la legge» dovrebbe «autorizzare la espropriazione» per motivi di interesse generale, mentre la legge deve indicare soltanto i motivi, l'autorizzazione alla espropriazione derivando dalla norma primaria, che è la Costituzione; si parla di elevazione professionale dei lavoratori a proposito dello sfruttamento del suolo, mentre non è dubbio che di elevazione professionale dei lavoratori è a parlare in ogni campo nel quale una attività lavorativa si svolga; si parla di aiuti alla piccola e media proprietà, quasi che la grande proprietà fosse da ritenere senz'altro un elemento negativo per il progresso agricolo.

Bisogna, a mio avviso, chiarire, semplificare, precisare. Basterà, all'uopo, fondere insieme gli articoli 38 e 41 in un solo articolo, che io ho proposto doversi redigere così:

«La proprietà privata è garantita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi che l'ordinamento giuridico stabilisce anche allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Può essere espropriata per motivi di interesse generale, dichiarati con legge, contro indennizzo».

[...]

a) Può, a mio avviso, essere cancellato dall'articolo 38 il primo comma. Non mi sembra opportuno dichiarare in una Costituzione che «la proprietà è pubblica e privata», inserire, cioè, in essa una distinzione, che io penso debba rimanere riservata ai manuali di diritto civile, anche perché, poi, nel predetto comma si continua a parlare della proprietà privata e non si dice più nulla della pubblica, sì che verrebbe fatto di pensare che la proprietà privata è riconosciuta e garantita e non lo è, invece, la proprietà pubblica, ed anche perché nei trattati e nel Codice non di proprietà privata e pubblica si parla, ma di beni patrimoniali e di beni facenti parte del demanio pubblico.

b) Ugualmente, sembrami inutile scrivere nella Costituzione quello che anche si legge nel primo comma dell'articolo 38, cioè a dire che «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati». Chi volete che non sappia che titolari del diritto di proprietà non possono essere se non le persone fisiche e quelle giuridiche? Che si intende, d'altra parte, per beni economici? Non ignorano i giuristi qui presenti che scrittori molto autorevoli — ricordo il Barassi — distinguono fra beni destinati ad una funzione puramente individuale (beni di consumo strettamente limitato a chi li possiede) e beni, che hanno una destinazione, la quale varca il limite dell'individuo ed in qualche modo interessa la collettività, sia in quanto si riferisce alla produzione nazionale, sia in quanto vi domina un interesse colturale (storico od artistico). I primi sono beni di consumo individuale e gli altri di proprietà privata, ma di interesse sociale. Detti scrittori qualificano beni economici questi ultimi. Donde la conseguenza che, parlandosi nel detto comma solo di beni economici, chi legge può riportare l'impressione che la Costituzione non contempli i beni di consumo strettamente individuali, il che è da escludere.

c) È inutile, poi, scrivere nella Costituzione che «la legge determina i modi di acquisto e di godimento» e perfino parlare in essa expressis verbis di successione legittima e testamentaria, perché, a parte il rilievo che tutto ciò è bene abbracciato dall'ampia dizione, da me proposta, in cui si parla di limiti ed obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, è certo, d'altra parte, che, se la Costituzione «riconosce e garantisce la proprietà privata», riconosce anche implicitamente e garantisce i vari fatti giuridici, cui è riconosciuta la virtù di far sorgere il dominio di un soggetto, quei vari modi, cioè, di acquisto, che la dottrina distingue in originari e derivativi, a titolo universale ed a titolo particolare, per atto tra vivi e per atto mortis causa.

[...]

Maffioli. [...] Il titolo III del progetto della nuova Costituzione tende, in sostanza, a risolvere la questione sociale secondo i dogmi e i preconcetti che sono propri dei sistemi totalitari e statolatri. (Commenti a sinistra).

Nelle sue linee essenziali e fondamentali, infatti, il titolo III tende ad accentrare nello Stato tutte quelle facoltà che per diritto naturale spetterebbero all'individuo in rapporto alla proprietà privata e alla libera iniziativa economica privata. Pur proclamando, in teoria, la legittimità della proprietà privata (articolo 38), e pur riconoscendo e anzi garantendo la libertà dell'iniziativa economica privata (articolo 38 e 39), in realtà ne prevede e ne suggerisce tante e tali limitazioni che, in definitiva, non si saprebbe ben comprendere che cosa potrebbe restare più di codesti due concetti essenziali ad ogni civile convivenza.

Così, ad esempio, dopo aver affermato la legittimità della proprietà privata e dell'iniziativa privata (articolo 38 e 39 citati) il progetto si affretta tosto a soggiungere che la legge determina i modi di godimento ed i limiti della proprietà allo scopo di assicurare la sua funzione sociale, e di renderla accessibile a tutti.

Dunque non si può più parlare di libera iniziativa economica privata, ma al più di iniziativa controllata o pianificata, quando la proprietà privata di cui la libera iniziativa è l'attributo essenziale, sia limitata ad ogni momento dallo Stato nel suo modo di acquisto e di godimento.

Una proprietà privata, che nel contempo ha una funzione che viene considerata eminentemente «sociale», cioè «comune», è in definitiva regolata dal potere centrale, a suo esclusivo piacere anche nel modo di godimento.

Del resto già coll'articolo 37 precedente, ci si era dati cura di precisare previamente che «la legge determina» le norme e i controlli — cioè gli ulteriori limiti — perché le attività economiche private possano essere «armonizzate ai fini sociali», fini sociali che costituiscono una vera idea fissa che domina l'intero titolo III.

Quasi non bastasse ancora, nell'articolo 39 si ribadisce poi nuovamente che l'esercizio dell'iniziativa privata non può rivolgersi in contrasto con l'utilità sociale. (Quale poi?).

Nell'ultimo comma di tale articolo, si sanziona il diritto dello Stato d'espropriare — sia pure salvo indennizzo — la proprietà privata per il solito motivo di quell'araba fenice che si chiama «comune interesse» (interesse che, come tutti sanno, è poi sempre quello della cricca dominante).

Né basta. Nell'articolo 40 si riconferma per l'ennesima volta il diritto dello Stato di espropriare ciò che meglio creda in fatto di imprese singole o addirittura di categorie di imprese.

Ma gli ultimi colpi di grazia veri e propri all'istituto di quella proprietà e di quella privata iniziativa, di cui poco dianzi si era proclamata la legittimità e di cui si era anzi assunta la garanzia, sono dati dagli articoli 38[i], terzo comma, 41 e 43.

L'articolo 41 non si limita, come sarebbe ragionevole, a proclamare l'abolizione del latifondo, ma suggerisce fin d'ora una legge che fissi i limiti di estensione della proprietà privata (limiti che, notisi bene, potrebbero essere pure inferiori alle poche dessiatine riconosciute dal codice russo ai propri contadini...). Si suggerisce quindi anche una legge che abbia a fissare i limiti delle successioni testamentarie, nonché, si badi bene, i diritti dello Stato sulla eredità (articolo 38, terzo comma). Viene quindi il conclusivo articolo 43, che sancisce il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende, sanzionando così il demagogico slogan «la fabbrica è nostra» con cui si sogliono imbottire i crani degli operai. (Interruzioni a sinistra).

Si potrebbe chiedere, dopo tanto scempio, che cosa resti più dell'affermato e, notisi, garantito istituto della proprietà e dell'iniziativa privata, e se il riconoscimento della loro legittimità non sia fatto per burla.

Con tante riserve esplicite ed implicite, dirette e indirette, formali e sostanziali, con gli ultimi emendamenti perentori che dispongono la limitazione quantitativa della proprietà terriera, nonché la limitazione delle successioni, nonché il diritto dello Stato di scacciare l'erede autentico, per carpirgli l'eredità, e infine il diritto delle cosiddette masse di subentrare nella amministrazione delle aziende che non sono di loro proprietà (Interruzioni a sinistra), come si potrà più parlare seriamente di proprietà privata, di libero esercizio dei diritti inerenti a tale proprietà, in codesto Stato-piovra, che si riserva di controllare e di sfruttare, secondo il capriccio della cricca imperante, persino le secrezioni sebacee di singoli cittadini?

È innegabile che il titolo III del progetto in esame ha posto nel più esplicito dei modi tutti i presupposti etico-giuridici per l'attuazione di un ordinamento totalitario, affermando teoricamente che c'è la proprietà privata, ma in pratica sopprimendo pur anche le tracce della proprietà privata e dell'iniziativa economica privata, e sanzionando la più sfacciata sopraffazione dello Stato in ogni campo della vita pubblica e privata, sì da creare il presupposto statutario di uno schiavismo statale che lo stesso fascismo non aveva osato e saputo concepire. (Rumori a sinistra).

Riconosciamo la necessità di apportare limitazioni all'incondizionato godimento del diritto di proprietà, nonché all'esercizio dei diritti che le sono inerenti, ma tali limitazioni debbono essere atte a impedire la formazione del supercapitalismo privato, che è altrettanto nefasto per la libertà individuale quanto il supercapitalismo di Stato; oppure atte a meglio far fronte alle ineluttabili esigenze della Nazione durante determinati periodi di emergenza tassativamente previsti e regolati da norme eccezionali.

A questi due tipici casi affatto eccezionali, vogliamo da ultimo aggiungere il caso di espropriazione per causa di vera ed evidente pubblica utilità e contro congruo indennizzo; ma anche in questa terza ipotesi l'eccezionale limitazione dovrà essere disciplinata da rigorose norme legislative che difendano il privato cittadino dall'arbitrio del potere centrale, l'esproprio dovrà essere condizionato all'evidenza della pubblica utilità, ma intesa nel senso obiettivo della parola, nonché alla obiettiva equivalenza del corrispettivo della espropriazione; il tutto da esercitare sotto la tutela della Magistratura, garante della giustizia.

All'infuori di codesti pochi e ben individuati casi, la proprietà privata e la libera iniziativa economica non possono trovare — a pena di non essere più — altro limite all'infuori di quelli imposti dei codici comuni, essendo evidente che il diritto di proprietà, come la libertà, o sono o non sono: o si ammettono o si negano; e se si ammettono non debbono subire altri limiti che quelli imposti dalla stessa necessità di preservarle contro tutte le sopraffazioni e i tentativi di spoliazione.

[...]

Dominedò. [...] Ora, in relazione a questa seconda parte del Titolo, vorrei limitarmi ad una constatazione centrale. Non sembra esatto quanto è stato affermato oggi stesso in questa aula, cioè a dire che il testo costituzionale, nel riconoscerne alcuni diritti della personalità umana — il diritto di proprietà sotto il profilo statico e il diritto di libera iniziativa sotto il profilo dinamico — li abbia ad un tempo mutilati per il fatto di aver posto in evidenza così l'inscindibile funzione sociale legata alla proprietà privata come l'inscindibile finalità di pubblico interesse connessa all'iniziativa economica.

Desidero precisare che in tanto noi consideriamo aderente alle esigenze di tutela della personalità umana il riconoscimento del diritto di proprietà e del diritto di libera iniziativa, in quanto queste espressioni della forza creatrice del singolo risultino ad un tempo a vantaggio e al servigio di quella collettività, della quale la personalità fa parte viva, inscindibile e integrale. Lo spirito di questa parte del Titolo finisce, quindi, per essere precisamente quello di determinare un contemperamento fra le esigenze della proprietà e della socialità, dell'individualità e della collettività. Anche le norme sui controlli vogliono ispirarsi a questo concetto fondamentale; anche le norme sul partecipazionismo sono da esso permeate; anche le norme sulla socializzazione e sull'eliminazione dei monopoli finiscono per far capo al criterio, in forza del quale, nel caso in cui l'iniziativa individuale sia inadeguata, verrebbe fatto di ricordare la frase del laburista Morrison, il quale diceva: «Faccia l'iniziativa finché può; intervenga lo Stato quando essa più non può».

Abbia, quindi, l'intervento dello Stato una tale finalità suppletiva o correttiva, acciocché la ragione in vista della quale opera il riconoscimento dei diritti di proprietà e dei diritti di iniziativa sia sempre viva e operante. Poiché, se venisse meno quella ragione, allora, e solo allora, si spiegherebbe un intervento integrativo, rivolto a mantener fermo quel dualismo di tutela, quella contemporanea esigenza di preservare, in modo inscindibile ed organico, i diritti della persona e i diritti della collettività, per giungere a un più equo processo di distribuzione dei beni e ad una più alta giustizia sociale.

Sotto questo angolo visuale, potremmo dire che il progetto di Costituzione finisca per mirare, almeno negli intendimenti — si vedrà in quale modo la lettera risponda allo spirito ovvero sia suscettibile di modificazioni — a una finalità centrale. Nella contesa secolare fra i diritti dell'io e della collettività, si tratta di non dare un riconoscimento esclusivo né all'uno né all'altra, bensì di mirare ad una sintesi unitaria, nel corpo vivo della quale, fuor di ogni sincretismo, sia possibile comporre in armonia i primi e i secondi, potenziando gli uni e gli altri, allo scopo di trarre i maggiori vantaggi possibili, così dal fermento dell'iniziativa come dal senso della socialità. (Approvazioni).

 


 

[i] Il resoconto stenografico riporta erroneamente «30» invece di «38».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti