[L'11 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
La Pira. [...] Vi sono poi le comunità di lavoro: mi richiamo al 1789 e domando: ma scusate, quando la Costituzione del 1789 e le altre dicono che la proprietà è sacra ed inviolabile — io posso anche accettare questa definizione nel senso che essa, la proprietà privata, è un riflesso della mia personalità e quindi una garanzia della mia libertà — dove è il rapporto fra la proprietà e le comunità di lavoro? Intendiamoci bene: quando vedete gli uomini associati nel fatto produttivo, voi che cosa vedete? Vedete una convergenza di sforzi verso il bene comune, vedete diversità di funzioni; non una struttura meccanica, ma, come si dice, una struttura finalistica.
Da ciò una visione finalizzata della proprietà e dell'impresa.
C'è un libro molto importante del Renard, il quale dice così: l'impresa va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse funzioni, di quest'unica comunità che trascende l'interesse dei singoli; quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora avete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà umana, tuttavia diventa strumento di questa opera collettiva, quindi dà una dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe di questa comunità di lavoro.
Quindi se guardiamo alla realtà economica e vediamo tutte queste imprese, e le vediamo in senso cooperativo — vedi i richiami agli articoli 42 e 43 — vediamo questa grande famiglia umana che nel campo produttivo crea queste cellule vive, attraverso le quali viene risolta la questione sociale: le comunità di lavoro.
[...]
Togliatti. [...] E qui non ho che da rinviare alla relazione che presentai alla prima Sottocommissione, nella quale indicavo chiaramente che questo metodo generale deve consistere nei punti seguenti:
[...]
«e) la necessità che l'esercizio del diritto di proprietà, di cui d'altra parte si garantisce la tutela da parte della legge, sia limitato dall'interesse sociale;
A cura di Fabrizio Calzaretti