Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 38.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.
La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo.
A cura di Fabrizio Calzaretti