[Il 1 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sull'intrapresa economica.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]
Corbi, Relatore. [...] Osserva che taluno si inalbera e protesta ogni qual volta sente parlare di ordine, di coordinamento, di controllo, di pianificazione economica, ancora sollecito nell'esaltare la concezione individualistica del liberismo economico; il che in ultima analisi altro non è che un tentativo di giustificare e difendere, con formule dottrinarie, l'egoismo dei privilegiati. Ma ciò non può distogliere il legislatore dall'esame obiettivo dei fatti, i quali lo convincono che solo un'azione decisiva ed accorta, capace di valorizzare tutte le energie e di scoprirne delle nuove e di unificare e guidare tutte le risorse nazionali, può dare inizio ad un nuovo corso economico per la ricostruzione e la rinascita del Paese.
[...]
Passando ad esaminare gli articoli formulati nella relazione dell'onorevole Pesenti, osserva che taluni di essi sono superati da quelli già approvati dalla Sottocommissione sul diritto di proprietà; ve ne sono invece altri che conservano tutto il loro valore e che dovranno essere presi in esame.
Dà quindi lettura degli articoli:
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4°) il diritto di proprietà non potrà essere esercitato in contrasto con l'utilità sociale, con le direttive ed i programmi economici stabiliti dallo Stato od in modo da arrecare pregiudizio alla proprietà altrui, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, col deprimere il livello di esistenza al disotto del minimo stabilito dai bisogni umani essenziali;
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7°) lo Stato riconosce la funzione sociale;
delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione;
delle imprese cooperative;
delle imprese private direttamente gestite dal proprietario.
Nell'interesse della Nazione ne assicura lo sviluppo e la protezione».
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Ritiene che l'articolo 4 sia superato, perché i concetti sono contenuti in quello sulla proprietà, già precedentemente approvato e che, se mai, potrà essere rivisto.
Con gli articoli 5, 6 e 7 si entra invece nel vivo della questione.
Presidente Ghidini. [...] L'articolo 7 parla delle diverse imprese e pensa che possa essere formulato in modo più conciso.
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Dominedò, Correlatore, premesso che la Carta costituzionale deve avere un significato storicistico, interpretando la realtà attuale in tutte le sue manifestazioni in corso di sviluppo, ritiene che in questo articolo relativo all'impresa si debba — evitando di fare doppioni rispetto al momento statico già esaminato nei riguardi della proprietà — disciplinare il momento dinamico e vedere quali norme la Carta costituzionale debba contenere in relazione a tale fase. L'opera di selezione, in relazione alle norme proposte, è infatti notevole, in quanto molte di esse si riferiscono direttamente o indirettamente al momento della proprietà.
Considerando quindi l'aspetto dinamico dell'impresa, ritiene che la Carta costituzionale dovrebbe tener presente un trinomio, analogamente a quanto è stato fatto per la proprietà, cioè: 1°) l'impresa individualistica, riconosciuta come regola in quanto operi in funzione sociale; 2°) l'impresa collettivistica, che va da quella statizzata a quella municipalizzata, la quale deve essere riconosciuta dallo Stato come forma necessaria, quando il bene comune lo imponga, in quanto le esigenze della pubblica utilità non siano realizzabili dall'impresa individualistica; 3°) l'impresa cooperativistica, distinta da quella individualistica, che ha per fine caratteristico il lucro e da quella collettivistica che ha per fine il pubblico interesse, mentre la forma cooperativa si distacca dalla finalità lucrativa e si avvicina ad una funzione di pubblico interesse, procurando ad una comunità di lavoratori o di utenti l'acquisizione di beni o di mezzi di lavoro a prezzo di costo.
Pensa quindi che dovrebbero essere fissate delle norme relative ad ognuna delle tre ipotesi, prendendo come punto di partenza l'articolo 7 proposto dall'onorevole Pesenti.
Per quanto riguarda l'impresa individualistica, andrebbe ribadito il concetto che la sua funzionalità deve essere connessa con l'utilità sociale. L'impresa privata costituisce la regola, in quanto non leda l'interesse pubblico: su questo piano deve essere costituzionalmente garantita la libertà d'iniziativa economica. Rispetto alla formula adottata nell'articolo 4, pensa che il concetto andrebbe inserito nel 3° comma dell'articolo 7, ma preferirebbe una formulazione di carattere sintetica sul tipo di quella proposta dall'onorevole Lombardo.
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Dominedò, Correlatore, ritiene che, considerando i vari punti della relazione Pesenti e tenendo conto dei criteri emersi dalla discussione, si potrebbe proporre un articolo così formulato: «Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive. L'impresa individuale non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'impresa gestita cooperativamente deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici».
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Marinaro propone la seguente formulazione: «L'iniziativa e l'impresa privata sono libere. Lo Stato interviene per impedire la formazione di privilegi e di monopoli e per coordinare e dirigere le attività economiche ad un aumento di produzione e di benessere sociale. Quando ciò sia necessario per imprescindibili esigenze di servizi pubblici e per ovviare a situazioni di fatto di monopoli privati dannosi alla collettività, lo Stato e gli enti locali sono autorizzati, con disposizione di legge, salvo indennizzi, ad assumere le imprese od a parteciparvi. La gestione di tali imprese ha luogo in forma industrializzata ed è sottoposta a controllo finanziario».
Rileva che il punto sostanziale di questa formulazione sta nel fatto che lo Stato e gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con disposizioni di legge; in altri termini è necessaria un'apposita legge che autorizzi l'intervento dello Stato nell'interesse dell'economia generale del Paese.
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Il Presidente Ghidini dà lettura di un articolo concordato fra gli onorevoli Dominedò e Corbi, così formulato:
«L'iniziativa e l'impresa privata sono libere. Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive.
«L'impresa individuale non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
«L'impresa gestita in forma cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei.
«Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta in favore dello Stato o di enti pubblici».
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Colitto. [...] propone che il secondo comma dell'articolo sia, unicamente per ragioni di euritmia legislativa, così semplificato:
«L'impresa individuale non può essere esercitata in modo da recare pregiudizio al bene comune. L'impresa cooperativa deve essere esercitata in modo da rispondere alla funzione della mutualità».
Chiede inoltre che nel terzo comma dello stesso articolo siano inserite, al punto opportuno, le parole: «salvo indennizzo».
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Taviani. [...] Passando ad esaminare il testo dell'articolo concordato, fa rilevare che dapprima si richiama l'attenzione sull'impresa privata, poi si passa ad esaminare tutte le imprese economiche per poi tornare alla privata. Si dice che le imprese possono essere individuali, cooperativistiche e collettive; non vede la ragione per cui si parli di individuali, invece che di private; forse perché era stato sancito di andare verso la forma cooperativistica, ma evidentemente altro è un'impresa composta di due o tre soci e altro è una vera e propria azienda cooperativistica. Ritiene quindi che si dovrebbe parlare semplicemente di imprese private, cooperativistiche e collettive.
A cura di Fabrizio Calzaretti