[Il 10 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principī dei rapporti sociali (economici), avviata dalle relazioni degli onorevoli Lucifero e Togliatti. Dopo l'approvazione del testo sulla tutela del lavoro e sull'assistenza (vedi commento all'articolo 38) e una discussione relativa al collocamento di una norma sulla tutela del risparmio (vedi commento all'articolo 47) ...]

Il Presidente Tupini. [...] Rileva che, procedendo oltre nell'esame degli articoli, a questo punto vi č l'articolo 3 proposto dall'onorevole Lucifero, che č del seguente tenore: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per svolgere una attivitą economica o per tutelare comuni interessi».

Lo stesso concetto č riprodotto nell'articolo 4, della proposta dell'onorevole Togliatti, che č la seguente: «I lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente per la tutela del loro lavoro e la conquista di migliori condizioni di remunerazione e di esistenza.

«Č contraria alla legge ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto.

«La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero».

La questione dello sciopero č accennata nell'articolo 4, della proposta dell'onorevole Lucifero, la quale dice: «Lo Stato puņ intervenire per la pacifica risoluzione delle controversie del lavoro, ivi comprese quelle attuantisi per via di sciopero o di serrata. Lo sciopero o la serrata che turbino gravemente l'ordine pubblico o intralcino l'ordinato svolgimento della vita economica e politica dello Stato possono essere dichiarati illegali».

Apre la discussione su tutte le questioni di carattere generale che sono comprese in questi articoli proposti dagli onorevoli Lucifero e Togliatti.

Moro propone che la discussione sia rinviata a domani.

(La Sottocommissione approva).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti