[Il 31 luglio 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute preliminarmente sulle autonomie locali.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici del Titolo quinto della Parte seconda per il testo completo della discussione.
L'onorevole Fabbri fa un breve intervento riguardate i contratti collettivi di lavoro.]
Fabbri. [...] Critica a questo proposito la direttiva della Confederazione generale del lavoro di insistere per la stipulazione di contratti di lavoro a carattere nazionale, contratti che non di rado influiscono in senso negativo sul sorgere in determinate località di nuove iniziative industriali. Se si vuole realmente favorire lo sviluppo industriale, non bisogna pretendere che lo status dell'operaio sia uguale in tutte le parti d'Italia. Gli esponenti della Confederazione del lavoro sostengono che il livellamento lo fanno, così, dal basso verso l'alto; ma in tal modo non contribuiscono al progresso perché, quando l'operaio del meridione è meno disciplinato di quello del Nord, e tuttavia si pretende che la sua paga sia eguale, si ottiene il risultato di avere nuove industrie nell'Italia settentrionale e non nell'Italia meridionale.
A cura di Fabrizio Calzaretti