Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 34.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invaliditā e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.
A cura di Fabrizio Calzaretti