[Il 9 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 38 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini informa che l'onorevole Dossetti ha presentato una proposta di articolo così formulata: «In caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto ad ottenere per sé e per la sua famiglia, ad opera di appositi istituti previdenziali, prestazioni almeno pari al minimo vitale e da aumentarsi in proporzione ai servizi da lui resi.

«L'assistenza nella misura necessaria alle esigenze fondamentali della vita è garantita, ad opera di iniziative assistenziali, a tutti coloro che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovino nella impossibilità di provvedere con il proprio lavoro a se stessi ed ai loro familiari.

«La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e famigliare.

«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

[...]

Moro propone la seguente formula più sintetica delle altre, nell'intento di coordinare i vari punti di vista: «Il cittadino il quale, per qualsiasi ragione e senza sua colpa, si trovi nell'impossibilità di ricavare i mezzi di vita dal suo lavoro, ha diritto di ricevere dalla collettività prestazioni sufficienti per assicurare l'esistenza di lui e della sua famiglia. Tali prestazioni debbono essere aumentate in proporzione al lavoro ed al contributo sociale da lui prestato in precedenza.

«La legge regola le modalità relative alla completa attuazione del diritto all'esistenza sancito dalla presente Costituzione.

«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

[...]

Il Presidente Tupini, poiché l'onorevole Lucifero ha accettato che si discuta sulle formulazioni proposte dall'onorevole Togliatti, dà lettura del terzo articolo non numerato di dette proposte:

«Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato, il quale interverrà per assicurare l'esistenza degli invalidi e inabili.

«Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale.

«La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.

«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

[...]

Dossetti osserva all'onorevole Togliatti che il primo comma dell'articolo da lui proposto consta di due elementi eterogenei, fusi in un unico periodo. Ritiene invece più chiara, dal punto di vista giuridico, la formula suggerita dall'onorevole Moro, alla quale si dichiara favorevole.

Moro, riallacciandosi a quanto ha osservato l'onorevole Dossetti, rileva che la prima parte del comma, proposta dall'onorevole Togliatti, si ricollega a quanto è detto nell'articolo successivo sotto un altro profilo; ed aggiunge che l'intervento dello Stato, diretto ad assicurare le condizioni di lavoro, è parallelo all'opera dei sindacati che tendono a questo stesso fine.

Quanto alla seconda parte del comma, gli sembra che ci si debba collegare a quanto si è detto in una precedente riunione, cioè che chi è senza lavoro ha diritto di essere assistito dallo Stato.

Fa infine presente l'opportunità di non scendere ad un'elencazione specifica che rientrerebbe nella competenza della terza Sottocommissione.

Mastrojanni domanda quali siano le forme di protezione di cui si parla nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.

Togliatti, Relatore, risponde che si tratta delle forme di protezione indicate in seguito nel testo, cioè in senso economico, giuridico, politico, etico. Aggiunge che tra i diversi fattori della produzione, il fattore lavoro è particolarmente protetto.

Mastrojanni si domanda se non sia opportuno introdurre una maggiore precisazione, perché, dicendosi che il lavoro è protetto, non si intenda che viene protetta qualsiasi attività svolta dall'uomo.

Togliatti, Relatore, spiega che, a suo parere, deve essere protetta dallo Stato l'attività economica che si estrinseca col lavoro, mentre altre attività non sono considerate allo stesso modo.

Lucifero, Relatore, osserva che dovrebbe tranquillizzare la Sottocommissione il fatto che, sebbene partiti da presupposti molto lontani, egli e l'onorevole Togliatti hanno finito con lo scegliere presso a poco la medesima formula. Ciò dimostra che il lavoro, da qualunque punto di vista lo si consideri, rappresenta nella società moderna qualche cosa di sacro; e quindi riconosce l'opportunità di affermarne in questa sede la tutela. Si rende poi conto dell'intendimento dell'onorevole Togliatti di dare una protezione preminente al lavoro e particolarmente al lavoratore, al quale, nella società così come oggi viene concepita, manca quella possibilità di auto-protezione che invece hanno altri fattori della produzione.

Il Presidente Tupini si domanda se non sia da considerare implicita la protezione del lavoro da parte dello Stato nell'articolo approvato recentemente dalla Sottocommissione: «Ogni cittadino ha diritto al lavoro ed ha il dovere di svolgere una attività o esplicare una funzione idonee allo sviluppo economico o culturale o morale o spirituale della società umana, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta», dal momento che il diritto di lavorare da parte del cittadino importa necessariamente un dovere da parte dello Stato di farlo lavorare. Osserva che in caso affermativo, diverrebbe inutile la formula proposta dai Relatori.

Fa presente che, per assicurare il diritto all'esistenza dell'invalido e dell'inabile, l'articolo già approvato, di cui ha testé dato lettura, si potrebbe completare con la frase: «Gli invalidi hanno diritto all'esistenza». Osserva che con tale formula si assicurerebbero due diritti: quello del cittadino valido al lavoro, quello dell'invalido o dell'inabile all'esistenza.

Basso dichiara di non essere favorevole alla proposta del Presidente.

Quanto ai due concetti affermati nel primo comma della proposta dell'onorevole Togliatti, è favorevole al primo, ma non al secondo che ritiene meglio formulato nella proposta suggerita dall'onorevole Moro.

Moro ritiene che una dichiarazione sulla protezione del lavoro da parte dello Stato debba farsi, ma non in questo articolo, bensì nel successivo in cui si parla dei sindacati. A suo parere, quella sarebbe la sede più adatta per trattare congiuntamente le due forme di tutela: attraverso i sindacati e attraverso lo Stato.

Mastrojanni fa presente che per il solo fatto che lo Stato obbliga a lavorare, è tenuto a proteggere l'individuo nell'esplicazione del suo lavoro; quindi la formula proposta dall'onorevole Togliatti: «Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato» non va intesa, a suo parere, come una ripetizione di tale concetto, ma nel senso che lo Stato, tra tutti i fattori della produzione, predilige il lavoro. Se questa interpretazione è esatta, prospetta l'opportunità che tale affermazione venga fatta in modo esplicito.

Il Presidente Tupini pone ai voti la prima parte del primo comma del terzo articolo proposto dall'onorevole Togliatti:

«Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato».

Cevolotto dichiara di votare favorevolmente, se l'approvazione di questa proposizione lascerà immutata la questione della sua collocazione nel testo definitivo.

Il Presidente Tupini risponde che tale questione rimane per ora impregiudicata.

Dichiara di astenersi dalla votazione, perché ritiene che il concetto della proposta dell'onorevole Togliatti sia contenuto nell'articolo già approvato a proposito del diritto al lavoro e del dovere al lavoro.

Mastrojanni dichiara di astenersi per le ragioni che poc'anzi ha esposto e per quelle ora dette dal Presidente.

Dossetti è favorevole alla formula, proprio per il motivo accennato dall'onorevole Mastrojanni, cioè che il lavoro, tra i diversi fattori della produzione, deve essere quello prediletto dallo Stato. Si riserva di presentare, quando sarà completato il lavoro della Sottocommissione, un articolo fondamentale nel quale verrà assorbita la formula ora approvata.

Basso, essendo favorevole al concetto informatore della disposizione, voterà in senso positivo, riservandosi però di proporre eventuali modifiche di forma.

Moro si dichiara favorevole alla proposta, di cui approva il concetto, ma ritiene che esso debba essere ripreso sia nell'articolo fondamentale che l'onorevole Dossetti si riserva di premettere alla parte concernente il diritto sociale, sia in quello riguardante l'autotutela dei lavoratori che si effettua mediante i sindacati e che viene integrata con la tutela effettuata dallo Stato.

(La Commissione approva la prima parte del comma con 11 voti favorevoli e 2 astenuti).

[...]

Togliatti, Relatore, dà lettura di una formula che tiene conto di molte osservazioni fatte durante la discussione:

«Gli inabili al lavoro hanno diritto di avere la loro esistenza assicurata dallo Stato. Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia.

«La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.

«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti