[Il 3 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'intrapresa economica.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 44 per il testo completo della discussione.]
Taviani, Relatore. [...] Avendo preso visione, per suggerimento del Presidente onorevole Ruini, di una sintesi del lavoro compiuto in materia dalla Commissione presso il Ministero della Costituente, ha ritenuto, tenendo conto di quelle risultanze e delle esigenze emerse nella discussione del giorno precedente, di formulare su tale base un tipo di articolo, che non è però indispensabile, perché, a rigore, i concetti sono contenuti in articoli precedenti:
«Lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale, conservandone e potenziandone l'efficienza produttiva nell'interesse di tutto il popolo, ed a promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori, specie nelle regioni più arretrate, più povere e minacciate.
«A questi scopi, nonché al fine di stabilire più equi rapporti sociali, esso potrà imporre con precise disposizioni di legge obblighi, limiti e vincoli alla proprietà terriera».
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Dominedò. [...] Conviene [...] nel riconoscere che la possibilità di fare discendere dagli articoli proposti tutte le conseguenze alle quali si mira, potrebbe anche essere incerta. Tali finalità sono anzitutto l'incremento della trasformazione agraria nell'interesse della produzione e l'elevazione dei lavoratori della terra. Le disposizioni potrebbero quindi apparire fredde o incomplete, se da esse le suddette finalità dovessero venire faticosamente estratte.
Si associa pertanto alla proposta di un'apposita norma che dimostri l'intendimento di compiere in sede costituzionale il primo passo sulla via della riforma agraria. Quanto alla formulazione, essa potrebbe essere elaborata anche sul testo proposto dall'onorevole Taviani, purché comprensivo delle varie esigenze affiorate nella discussione sia dalla presente che dalla precedente seduta.
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Corbi. [...] Concorda nell'affermare che nell'articolo approvato sulla proprietà è detto tutto; c'è forse troppo e troppo può significare, in certi casi, anche il poco nella sostanza. Si parla, è vero, di limiti; ma non si stabilisce affatto, ad esempio — come era stabilito in un articolo precedentemente proposto dall'onorevole Taviani — che la Repubblica deve impedire l'esistenza della formazione di grandi proprietà terriere private. Si parla anche delle esigenze e dell'utilità collettiva, ma non si accenna al problema fondamentale di assicurare una migliore esistenza ai lavoratori della terra.
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Marinaro, premesso che la materia in esame va trattata specialmente dal punto di vista del potenziamento della produzione e non da quello del trattamento dei lavoratori della terra, la cui tutela e la cui elevazione morale sono state previste e stabilite in altra sede e saranno ancora oggetto di esame quando si parlerà dei rapporti sindacali, osserva che le disposizioni statutarie riguardanti l'agricoltura devono avere carattere specifico ed essere formulate con speciale riferimento ai beni fondiari rustici.
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Taviani, Relatore, dichiara che, se si passa alla discussione dell'articolo proposto sulla base delle risultanze degli studi del Ministero della Costituente, può consentire, a priori, di omettere la frase «conservandone e potenziandone l'efficienza produttiva», in quanto il concetto è compreso nelle parole «valorizzazione del territorio nazionale»; e di tralasciare i due aggettivi «materiale e morale», come pure l'espressione «più arretrate».
Colitto chiede il significato della frase «nelle regioni più minacciate» contenuta nella proposta dell'onorevole Taviani.
Taviani, Relatore, fa presente che l'espressione è usata nel volume compilato dalla Commissione del Ministero per la Costituente e si riferisce soprattutto ai fenomeni meteorologici.
Canevari si dichiara contrario a considerare tale eventualità.
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Colitto osserva che il Relatore è stato indotto a presentare una nuova formulazione dell'articolo in esame per accedere a giuste considerazioni espresse ieri in seno alla Sottocommissione.
Per parte sua, non trova difficoltà ad accettare tale articolo, salvo la sostituzione ed eliminazione di alcune parole che gli sembrano di significato poco intelligibile o di dubbia utilità pratica.
Propone, ad esempio, di sostituire le parole «conservandone l'efficienza produttiva» con le altre «potenziandone l'efficienza produttiva»; di eliminare l'espressione «nell'interesse di tutto il popolo»; e di togliere infine le parole «più arretrate e minacciate» per dire più semplicemente «nelle regioni più povere».
Federici Maria dichiara di accettare questa nuova formulazione dell'articolo, in quanto non esclude il concetto già espresso dall'onorevole Corbi di promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori. Nella riforma agraria c'è il concetto economico, prevalente, della maggiore e migliore utilizzazione del suolo; vi è però anche un concetto di carattere etico che, praticamente, è alla radice della riforma, e cioè quello che porta alla considerazione che la classe dei lavoratori ha particolare bisogno di vedere, attraverso questa riforma, finalmente risolto il problema della sua elevazione morale. Non si potrà mai pensare ad una elevazione dei ceti contadini, specie nell'Italia centrale e meridionale, se non attraverso questa riforma che dovrà prendere in considerazione non solo la ripartizione terriera, ma, per esempio, anche le abitazioni, le scuole rurali, ecc.
Togni si associa alla collega Federici, in quanto effettivamente, sia nella forma che nella sostanza, l'articolo — secondo la formulazione odierna dell'onorevole Taviani — è più completo proprio per le considerazioni fatte dall'onorevole Corbi.
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Per quanto riguarda la frase «promuovere l'elevazione dei lavoratori» è d'accordo nell'eliminare i nuovi due aggettivi «materiale e morale», che sono pleonastici da un lato e limitativi dall'altro: si deve intendere elevazione completa, anche culturale e spirituale, del lavoratore. È infine d'accordo per togliere le parole «più arretrate» che, se nella sostanza possono essere giuste, nella forma possono dar luogo ad equivoci.
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Noce Teresa. [...] Per quel che riguarda l'elevazione, proporrebbe «elevazione morale e miglioramento materiale», allo scopo di meglio specificare e distinguere i due concetti.
Togni preferirebbe la dizione «mettere i lavoratori in condizioni materiali e morali da elevarsi».
Taviani, Relatore, ritiene che la collega Noce tema che nell'elevazione si veda soltanto l'elemento morale.
Dominedò osserva che anche il miglioramento materiale è strumento di elevazione morale.
Noce Teresa dichiara di preferire, in ogni caso, la precisazione.
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Togni. [...] Scopo primo da parte dello Stato deve essere quello di valorizzare al massimo il suolo nazionale e di ottenere una migliore giustizia sociale e una migliore situazione economica, sociale e morale dei lavoratori. A tal fine lo Stato dovrà eliminare tutte le possibilità che possono ostacolare questa valorizzazione ed elevazione, tra cui appunto quella di una eccessiva proprietà terriera. Ma lo Stato non deve avere, come fine principale e immediato la ripartizione della terra.
Taviani, Relatore, chiede all'onorevole Noce se accetta di lasciare nel primo comma la locuzione «si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo ed a promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori».
Noce Teresa preferirebbe la seguente formulazione: «Lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio mediante il controllo della ripartizione nell'interesse di tutto il popolo», osservando che in luogo di «ripartizione» si potrebbe anche dire «distribuzione».
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Fanfani. [...] Riguardo al concetto dell'elevazione materiale e morale dei lavoratori, osserva che è necessario andar cauti per non suscitare l'impressione negli altri lavoratori che si fanno condizioni di privilegio soltanto a quelli della terra; sarebbe quindi del parere di limitarsi ad affermare che «lo Stato incoraggia la razionale utilizzazione della terra nel rispetto dei diritti e del benessere dei coltivatori».
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Allo scopo di tener presenti tutte queste esigenze, propone che il secondo comma dell'articolo sia così formulato:
«A questo scopo, diffusa l'istruzione agraria e completata la bonifica, la legge predisporrà la divisione del latifondo e delle terre incolte e il concentramento di quelle eccessivamente parcellate e promuoverà il credito agrario cooperativo ed i consorzi per il potenziamento dell'attività dei coltivatori diretti, specie in vista della trasformazione e del progresso delle colture».
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Togni deve precisare all'onorevole Corbi che, in merito all'articolo proposto dall'onorevole Taviani, ha parlato di fine primario e non esclusivo dello Stato, nel senso che se lo Stato vuole difendere quella libertà economica, che è conquista della democrazia, deve preoccuparsi di aumentare il più possibile il benessere sociale e generale di tutto il popolo italiano. In questo compito rientra la giusta ripartizione della terra. Ecco perché ha insistito che nel primo comma si parli di valorizzazione e di elevazione sociale e nel secondo di limitazioni alla proprietà della terra.
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Quanto al concetto relativo alla elevazione dei lavoratori della terra, ritiene che sarebbe inopportuno, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico, voler stabilire in una Carta Costituzionale, che deve contenere affermazioni nel senso più generale ed estensivo, una citazione particolare ad una determinata categoria di lavoratori.
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Fanfani d'accordo con il Presidente propone il seguente articolo:
«Lo Stato per accrescere il rendimento della terra, nell'interesse sociale e dei coltivatori — diffusa l'istruzione agraria e completata la bonifica — espropria il latifondo e le terre incolte; favorisce il concentramento di quelle eccessivamente parcellate; promuove ed integra istituzioni dirette a garantire il credito e l'utilizzazione di mezzi di produzione a favore della piccola e media proprietà; incoraggia la stipulazione di patti agrari secondo giustizia».
A cura di Fabrizio Calzaretti