Evoluzione dell'Articolo
Il 28 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«La Repubblica tutela la salute e l'igiene ed assicura cure gratuite agli indigenti.
Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge. La legge non può imporre pratiche sanitarie lesive della dignità umana».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 26.
La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana.
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Il 24 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La Repubblica tutela la salute come un fondamentale diritto dell'individuo e come un generale interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale però non può violare i limiti imposti dal rispetto della personalità umana».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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A cura di Fabrizio Calzaretti