[Il 15 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla famiglia.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 29 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Ruini avverte che la materia da esaminare è quella relativa alla famiglia, sulla quale si è manifestato in seno al Comitato di redazione un dissenso sostanziale, che già, peraltro, si era determinato in seno alla prima Sottocommissione.

Gli articoli che disciplinano la famiglia nel testo predisposto dal Comitato di redazione sono tre: uno riguarda più propriamente la famiglia stessa; il secondo riguarda il matrimonio, il terzo la prole.

Il primo dice:

«La famiglia è una società naturale, e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

[...]

Segue l'articolo terzo:

«È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacità morale o economica la Repubblica cura siano adempiuti tali compiti.

La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

La Repubblica provvede ad un'adeguata protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organismi necessari a tale scopo».

[Dopo aver approvato la prima parte dell'articolo (vedi commento all'articolo 29)...]

Il Presidente Ruini. [...] Avverte che è da porre ai voti il secondo comma dell'articolo, così formulato:

«La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

Federici Maria ricorda che la terza Sottocommissione aveva approvato un articolo del seguente tenore: «La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo».

A questo primo comma seguivano altri due, riguardanti l'educazione, che magari possono trovar posto in altra sede. Ma con sua sorpresa nota che tale articolo non è stato riprodotto dal Comitato di redazione. Né si vede traccia del lavoro accuratissimo svolto dalla terza Sottocommissione riguardo alle garanzie di carattere sociale da dare alla famiglia, sulla base delle relazioni della relatrice onorevole Merlin Lina e delle correlatrici Noce Teresa e Federici Maria.

La formula approvata era, in fondo, la sintesi di molti concetti analitici, che si richiamavano specialmente alle necessità della famiglia che viene a costituirsi; agli assegni familiari del disoccupato, proporzionati al numero dei componenti e tali da potere costituire veramente una base di tranquillità familiare; al salario familiare; alla possibilità di superare i concetti parziali in tema di previdenza e di assicurazione ed alla proposta di realizzare un reddito familiare contro il rischio sociale. Si trattava di una garanzia economica data alla famiglia. La politica edilizia sviluppata in questo senso rientrava nelle relazioni, come pure l'assistenza alle madri di famiglia gestanti, gli sgravi fiscali a favore dei capi di famiglia aventi il minimo reddito e delle famiglie con maggior numero di componenti.

Per quanto la onorevole Noce volesse scendere a precisazioni, si credette opportuno rinviarle alla legislazione normale.

Alla formula ampia o comprensiva proposta, è stata sostituita la seguente: «La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

Dichiara di essere contraria a questa formulazione, troppo generica, che considera due soli casi (il cittadino bisognoso che vuole formarsi la famiglia e le famiglie numerose), mentre si era pensato anche ai cittadini aventi il salario minimo o che vengano a trovarsi in un determinato momento nel bisogno o nel pericolo del bisogno.

Quindi trova parziale la formulazione in esame e tale da non garantire veramente ai capi-famiglia una qualsiasi tranquillità dal punto di vista economico.

Propone, concludendo, di sostituire la formula con l'altra approvata dalla terza Sottocommissione.

Il Presidente Ruini osserva che il Comitato di redazione ritenne di sostituire alla formula proposta dalla terza Sottocommissione, sintetica ma anche generica, una formula più concreta. Trova legittimo il punto di vista della onorevole Federici, ma la modifica fu fatta a ragion veduta e di comune accordo, perché, ripete, si credette di dare con questa maggiore concretezza. Nell'espressione «con particolare riguardo alle famiglie numerose» si è appunto tenuto presente la necessità degli assegni familiari.

Rossi Paolo pensa che la formula approvata dal Comitato di redazione, più che ad una Costituzione, sia adatta al regolamento di una congregazione di carità. Non ritiene opportuno introdurre una disposizione di questo genere nella Carta costituzionale, anche perché riecheggia un po' la propaganda demografica. Propone quindi la soppressione del secondo comma dell'articolo 15.

Lucifero si associa alla proposta dell'onorevole Rossi per gli stessi motivi da lui esposti. Ritiene sufficiente che la Costituzione tuteli la famiglia. Appartiene alla legislazione ordinaria l'applicazione di questo principio.

Iotti Leonilde si associa alle dichiarazioni fatte dalla onorevole Federici e dichiara di essere contraria alla soppressione del secondo comma. Vorrebbe, se possibile, una forma di contaminazione fra le due formule proposte, con un richiamo alle famiglie numerose e bisognose. Contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Rossi, pensa che non vi sia in questo richiamo un riferimento demografico.

Conti si associa ai rilievi dell'onorevole Rossi. Non gli sembra, infatti, opportuno riecheggiare nella Costituzione una politica demografica. Si richiama alle premesse dottrinarie dei repubblicani, i quali sono per la misurata figliolanza e non accettano il concetto del crescite et multiplicamini. Non è poi d'accordo con la onorevole Iotti, perché ritiene che nella Costituzione non si debba far menzione della miseria avvenire: noi speriamo che la miseria non ci sarà più; che i bisognosi non ci saranno più.

Federici Maria si associa alla proposta della onorevole Iotti di una contaminatio delle formule proposte dal Comitato di redazione e dalla terza Sottocommissione.

Taviani è contrario alla proposta dell'onorevole Rossi e dichiara di essere d'accordo con la proposta presentata dalla onorevole Iotti. Ritiene anzi che, in una breve sospensione della seduta, si possa addivenire alla contaminatio fra i due articoli.

Il Presidente Ruini osserva che ciò si potrà fare in sede di Comitato di redazione.

Pone ai voti la proposta dell'onorevole Rossi relativa alla soppressione del secondo comma.

(La Commissione non approva).

Pone ai voti la proposta della onorevole Iotti Leonilde, alla quale si è associata la onorevole Federici Maria, di deferire al Comitato di redazione la formulazione del secondo comma, tenendo conto dell'articolo approvato dalla terza Sottocommissione.

(La Commissione approva).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti