[Il 13 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla famiglia.]

Il Presidente Tupini ricorda la formula presentata dall'onorevole La Pira: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia» e domanda ai correlatori quale risultato abbia avuto il loro ulteriore tentativo di accordarsi su una formula diversa.

Iotti Leonilde e Corsanego, Relatori, comunicano che il tentativo non ha dato alcun risultato positivo.

Il Presidente Tupini apre la discussione sulla formula proposta dall'onorevole La Pira.

La Pira dichiara di non poter accettare una qualunque formula che permetta al futuro legislatore di introdurre il divorzio nella legislazione italiana. Prende atto che i Commissari comunisti, socialisti e demolaburisti hanno dichiarato che il divorzio non sarà proposto né in sede di Costituzione né in sede di Codice civile, ma fa presente, poiché si è in sede di Costituzione e si vuol dare una direttiva al legislatore, che per i democristiani è assolutamente necessaria l'affermazione del principio dell'indissolubilità del matrimonio enunciato nella formula da lui proposta: esso rappresenta un principio fondamentale ed è la ragione stessa per cui i deputati democristiani sono stati eletti alla Costituente. I democristiani ritengono il matrimonio indissolubile, non solo perché è un sacramento, ma anche per ragioni di ordine naturale che concernono la struttura stessa del matrimonio. Una volta che il matrimonio è avvenuto, esso è, per legge di natura, indissolubile.

Dichiara di aver ritenuto indispensabile precisare questo concetto, anche se ciò potrà dispiacere ai Commissari che sono di diverso parere.

Dossetti dichiara di essere favorevole alla formula proposta dall'onorevole La Pira, ed aggiunge che essa rappresenta per lui una esigenza assoluta, la rivendicazione fondamentale da affermare e difendere in questa Costituzione.

Accede anche a quelle giustificazioni di carattere strettamente naturale, le quali non si richiamano soltanto al carattere soprannaturale e sacramentale che il matrimonio riveste quando venga contratto tra battezzati. La indissolubilità del matrimonio si giustifica con la necessità della ricostruzione morale, che è il fondamento della ricostruzione sociale, economica e politica, per realizzare la quale la Costituente è riunita.

Ricorda che nei problemi finora affrontati egli è stato guidato da criteri diversi da quelli che sono nella concezione capitalistica e borghese. Per questo egli vede nell'indissolubilità matrimoniale l'affermazione di una condizione essenziale affinché nella famiglia si possa effettuare quella rinuncia all'egoismo che è la base di tutta la ricostruzione. Non si può pertanto prescindere dal riconoscimento della indissolubilità matrimoniale.

Conclude dichiarando che nel suo atteggiamento non si deve vedere l'accettazione di una tesi di carattere confessionale o di una moralità non aggiornata, ma la convinzione di rispondere alle esigenze più profonde e radicate della coscienza contemporanea e della natura umana.

Togliatti rileva che i Commissari democristiani si rifiutano di accedere alla proposta fatta da parte comunista di una formula affermante la difesa della tradizionale stabilità della famiglia, sulla quale i comunisti si impegnano a cercare di ottenere l'unanimità, ed insistono invece su una loro formula sulla quale i pareri della Commissione sono divisi e che non potrà avere unanimità di consensi neppure in seno alla Commissione dei settantacinque.

Dichiara di non comprendere per quale ragione si voglia dar battaglia su questo punto e pone perciò una questione di carattere pregiudiziale. Nessuno, nel seno della Sottocommissione, ha proposto una modificazione della legislazione civile esistente. Dal momento che la questione del divorzio non è stata sollevata, e poiché in questa sede sono rappresentate tutte le parti dell'Assemblea e tutte le correnti dell'opinione pubblica, non c'è ragione che si parli nella Costituzione della questione del matrimonio. Propone pertanto il seguente ordine del giorno: «La prima Sottocommissione, constatato che da nessuna parte è stata avanzata la proposta di modificare la vigente legislazione per quanto concerne la indissolubilità del matrimonio, non ritiene opportuno parlare di questa questione nel testo costituzionale».

Il Presidente Tupini propone la sospensione della seduta per alcuni minuti, allo scopo di esaminare la proposta avanzata dall'onorevole Togliatti.

(La Commissione approva — La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Dichiara, anche a nome dei deputati del suo partito, di non poter accedere all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Togliatti.

Desidera che la Sottocommissione comprenda lo stato d'animo e la posizione nella quale si trovano i rappresentanti del gruppo democratico cristiano. Essi non vogliono dare battaglia — come ha detto l'onorevole Togliatti — su questa questione per motivi politici, ma intendono soltanto riaffermare un principio d'ordine morale e giuridico, secondo il quale la famiglia, cellula prima e fondamento naturale della società, deve trovare nella Costituzione la tutela della sua unità e della sua integrità.

Fa presente che il criterio finora prevalso nei lavori della Sottocommissione è stato di dichiarare quelli che sono i diritti personali, i diritti sociali, i diritti del lavoro, ecc., mediante una approfondita e talvolta particolareggiata specificazione di elementi costitutivi dei diritti stessi e delle varie ipotesi che li condizionano. Non comprende quindi, perché proprio per l'istituto della famiglia si debba praticare un sistema diverso.

Conseguentemente dichiara di insistere perché venga sottoposta a votazione la formula presentata dall'onorevole La Pira e apre la discussione sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Togliatti.

Dossetti si dichiara concorde con quanto ha detto il Presidente.

Mastrojanni domanda se, nel caso venisse approvata la formula proposta dall'onorevole La Pira, essa verrebbe inserita nell'articolo sul matrimonio precedentemente approvato.

Il Presidente Tupini ricorda che l'articolo era stato approvato con la riserva che sarebbe stato integrato con la parte riguardante l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Pertanto la proposta dell'onorevole La Pira dovrebbe essere inserita, qualora venisse approvata, in quell'articolo dopo le parole «in modo di assicurare l'adempimento di tali compiti».

Mastrojanni domanda all'onorevole La Pira di chiarire il suo pensiero nei riguardi del matrimonio celebrato esclusivamente col rito civile.

La Pira precisa che anche il matrimonio celebrato fuori del rito della Chiesa deve essere considerato indissolubile.

Il Presidente Tupini osserva che si vuol parlare proprio del matrimonio civile e non di quello religioso, che è indissolubile per l'essenza stessa del Sacramento.

Mastrojanni non ritiene che il termine «indissolubilità» sia assolutamente giuridico.

La Pira obietta che parlare di indissolubilità del matrimonio significa non ammettere la possibilità di divorzio.

Mastrojanni fa osservare che il matrimonio è un contratto e che secondo il codice civile un contratto non è indissolubile.

Corsanego rileva che l'attuale codice civile dice: «Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi». Questo significa che il matrimonio è indissolubile.

Mastrojanni, ripetendo che il matrimonio è un contratto, fa notare che per contratto deve intendersi un negozio giuridico allo scopo di costituire, regolare o sciogliere una obbligazione. Nel codice non si parla espressamente di «indissolubilità» del matrimonio. Propone perciò che si sostituisca al termine «indissolubilità» un altro termine che, eliminando le preoccupazioni espresse dagli altri commissari, venga incontro al pensiero del gruppo democristiano.

Rileva infine che, con la disposizione proposta, si viene a stabilite una diffidenza assoluta nei confronti del futuro legislatore, mentre egli non vede perché si dovrebbe affrontare una questione del genere quando non vi è nessuna ragione che faccia temere l'introduzione del divorzio in Italia.

Merlin Umberto osserva che per quanto riguarda la parola «indissolubilità» essa corrisponde, come ha rilevato l'onorevole Corsanego, al concetto espresso nell'articolo 149 del codice civile. Il codice civile parla del contratto di matrimonio come di un contratto del tutto speciale, che non si scioglie se non con la morte di uno dei coniugi; quindi afferma chiaramente il carattere di indissolubilità del vincolo matrimoniale. Quanto alla seconda osservazione dell'onorevole Mastrojanni, risponde che, poiché la Costituzione deve affermare i principî fondamentali, non può non affermare quello che è il principio fondamentale della famiglia, cioè l'indissolubilità del matrimonio. Non ci si può ritenere paghi e soddisfatti per il fatto che allo stato attuale nessuno attenti al principio dell'indissolubilità. Se è esatto quello che ha detto nel suo ordine del giorno l'onorevole Togliatti, che cioè nessuno oggi propone la soppressione del principio dell'indissolubilità, del vincolo familiare, se ne dovrebbe dedurre la conseguenza che lo stesso onorevole Togliatti aderisce alle formula proposta dall'onorevole La Pira. Se egli non vi aderisce, vuol dire che fa in proposito delle riserve che in avvenire, quando lo permettesse il clima politico del suo Paese, egli od altri potrebbero chiedere l'ammissione del divorzio. È vero che una tal cosa sarebbe sempre possibile, ma è anche vero che, facendo una Costituzione, si tende ad affermare principî che debbano valere anche per il futuro; altrimenti sarebbe inutile il farla e sarebbe meglio discutere e disciplinare ciascun istituto giuridico in sede legislativa.

Appunto per affermare un principio, i deputati della democrazia cristiana insistono perché venga messa in votazione la formula proposta dall'onorevole La Pira. È nell'interesse del Paese che la Costituzione sia tale da essere interpretata in un solo modo, e non suscettibile di interpretazioni diverse. I Commissari democristiani non desiderano che la formula proposta dall'onorevole La Pira sia votata all'unanimità, ma che la votino tutti quelli che ne condividono il sentimento ispiratore.

Mastrojanni domanda se il principio della indissolubilità del matrimonio consenta l'esistenza dell'istituto della separazione legale preveduto dal codice per i casi di incompatibilità di carattere e per altre ragioni.

Dossetti risponde che la indissolubilità del matrimonio non vieta che si possa giungere, in determinati casi, alla separazione legale dei coniugi. Richiama l'attenzione della Commissione su alcuni concetti generali in tema di diritto matrimoniale. L'annullamento — che è in effetti soltanto dichiarativo — è un accertamento della inesistenza del vincolo matrimoniale per il fatto che questo vincolo non è concretamente in atto, perché la celebrazione è avvenuta per mancanza di qualcuno dei presupposti necessari. In questi casi si procede alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale.

Lo scioglimento del matrimonio, invece, suppone un matrimonio nato validamente con la concorrenza di tutti i requisiti necessari e che ha avuto pieno vigore fino al momento in cui si procede allo scioglimento stesso. Da questo momento il matrimonio cessa di avere vigore, con la conseguenza che i coniugi riacquistano la libertà e la capacità di contrarre un nuovo matrimonio. L'indissolubilità vuole appunto escludere lo scioglimento e la possibilità da parte dei coniugi di contrarre nuove nozze; non contrasta invece con l'istituto della separazione, che non è dissoluzione del vincolo, ma solo sospensione o eliminazione di alcuni degli effetti propri del vincolo stesso, quale per esempio l'obbligo della coabitazione.

Mastrojanni domanda se il principio della indissolubilità del matrimonio contrasta con i casi di annullamento previsti dalla legge civile: infermità di mente, mancanza di assenso, violenza, errore ed impotenza.

Dossetti risponde che in questi casi il vincolo matrimoniale è inesistente e, quindi, non si può parlare di scioglimento, ma di dichiarazione di nullità.

Mastrojanni si dichiara soddisfatto delle delucidazioni ricevute per quanto riguarda il mantenimento dell'istituto della separazione legale e l'annullamento nei casi previsti dalle leggi.

Dossetti aggiunge che l'istituto della separazione legale esiste anche nel diritto canonico, il quale regola le cause per le quali si può dichiarare la nullità del vincolo matrimoniale.

Cevolotto dichiara di non ritenere che in questo momento vi sia in Italia la possibilità, neanche lontana, di sollevare la questione del divorzio.

Fa però presente che non è giuridicamente né socialmente giustificato il porre una questione di principio per l'indissolubilità del matrimonio.

Vi potrebbe essere soltanto una giustificazione di natura religiosa, da cui però la legge deve prescindere, per tener conto esclusivamente delle situazioni di fatto che si presentano nel campo sociale.

Per quanto riguarda certe definizioni che sono state date del matrimonio, osserva che esso non riveste solo la figura di un contratto, ma rappresenta qualche cosa di più, come del resto affermava l'antichissima definizione del diritto romano: «Nuptiae sunt conjunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini atque humani juris communicatio».

Il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale è inammissibile, sia dal punto di vista del diritto civile che dal punto di vista sociale. Cita a questo proposito numerosi casi i quali dimostrano che, pur non ponendosi la questione del divorzio, non vi è la possibilità di escludere a priori un eventuale scioglimento del matrimonio.

Fa rilevare che di tutte le Costituzioni moderne, soltanto quella islandese fa cenno dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale; e osserva infine che, se vi possono essere delle considerazioni relative alla struttura della famiglia che sconsigliano in certi casi l'adozione del divorzio, d'altra parte si dovrebbero allargare i casi di annullamento per rimediare a situazioni penose, evitando così quei pericoli sociali per i quali l'istituto del divorzio ha contro di sé l'opinione pubblica. Conclude dichiarando di approvare pienamente l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, e di essere in ogni caso contrario alla formula dell'onorevole La Pira.

Caristia fa osservare all'onorevole Cevolotto che, contrariamente alle sue affermazioni, oggi esiste in Italia una minoranza disposta a sollevare la questione del divorzio. All'altra affermazione dell'onorevole Cevolotto, secondo la quale la democrazia cristiana vorrebbe affermare un concetto religioso in un terreno nettamente giuridico, risponde che la democrazia cristiana si è posta sullo stesso punto di vista in cui si pose il legislatore italiano quando sancì l'indissolubilità del matrimonio. Non è presumibile che il legislatore lo abbia fatto per riguardo alle norme del diritto canonico, poiché si sa che esso, in linea di massima, si è sempre ispirato a criteri laici. La verità è che tutto il diritto è soffuso di elementi etici che oggi non si vedono o non si vogliono vedere. Il diritto della famiglia è così pregno di questi elementi etici, che la più recente giurisprudenza ha manifestato la tendenza a distaccarlo dall'ambito del diritto privato per avvicinarlo a quello del diritto pubblico. Perciò non si può dire nemmeno che l'indissolubilità del matrimonio sia fondata su ragioni puramente giuridiche; si tratta al contrario di un principio che trae origine da moltissimi presupposti etici.

Conclude facendo presente che un principio così importante come quello dell'indissolubilità del matrimonio non può essere trascurato in una Costituzione nella quale sono stati introdotti molti principî che avrebbero potuto essere ritenuti superflui.

Grassi dichiara di votare a favore dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Togliatti, e chiede che sia tenuto conto del suo voto, dovendosi assentare.

Basso osserva che nella Costituzione si dovrebbero affermare soltanto quei principî fondamentali che costituiscono i pilastri della legislazione e che debbono servire di guida al legislatore. Tali principî fondamentali rappresentano l'espressione della comune coscienza civile, e perciò una Costituzione verrebbe meno al suo compito quando invece rappresentasse la volontà di una debole maggioranza. I principî riguardanti la libertà di stampa e il diritto di domicilio esprimevano la coscienza comune della popolazione, e perciò sono stati sanciti nella Costituzione. Se invece si introducono nella Costituzione principî che per tradizione ne sono rimasti esenti, e che raccolgono solo una debole maggioranza di consensi, si elabora una Costituzione non vitale, che non risponde alla sua vera funzione di pilastro della vita nazionale.

Per queste ragioni, dichiara di votare a favore della proposta Togliatti.

Togliatti chiarisce le ragioni che lo hanno indotto a presentare il suo ordine del giorno.

Come appartenente al partito comunista, ritiene di dover prendere una netta posizione, in modo che nessuno, basandosi su un voto non chiaro, possa affermare che egli ha votato a favore dell'introduzione dell'istituto del divorzio, il che potrebbe inferirsi se egli votasse soltanto contro la formula dell'onorevole Corsanego. Pertanto, ad evitare una tale interpretazione del suo atteggiamento, ha presentato un ordine del giorno dal quale risulti ben chiaro che egli ha sostenuto che sia rimesso al Codice civile il compito di affermare l'indissolubilità del matrimonio.

Alle obiezioni sollevate dall'onorevole Merlin, il quale sembra essersi preoccupato del fatto che in avvenire la democrazia cristiana non rappresenti più la maggioranza parlamentare, risponde che non vi è alcun motivo di preoccuparsi se un giorno tale partito non riscuoterà più la maggioranza dei voti, data la posizione assunta da tutti i partiti i quali si sono formalmente impegnati, nel corso della discussione, a non ammettere l'istituto del divorzio in Italia.

Insiste perciò perché si metta ai voti il suo ordine del giorno.

Dossetti fa osservare all'onorevole Cevolotto, il quale appare convinto che l'indissolubilità del matrimonio non sia giustificata se non da ragioni di natura religiosa, che la sua opinione è rispettabilissima, ma che altrettanto rispettabile è l'altra opinione per la quale il matrimonio deve essere ritenuto indissolubile anche da un punto di vista umano e materiale.

I democristiani si attengono a questa seconda opinione, e perciò nelle argomentazioni polemiche che si portano contro di loro dovrebbero essere escluse le ragioni dogmatiche. La questione va posta in questi termini: il matrimonio deve essere o meno indissolubile secondo ragioni di pura etica naturale? Contrariamente al parere negativo di alcuni, i democristiani su questo punto rispondono affermativamente con il conforto di una vasta opinione di sociologi e di scienziati, i quali, in base a rilievi sperimentali della psicologia e della biologia, affermano che l'umanità tende sempre più verso l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Si deve quindi discutere la questione su questo piano etico naturale, mettendo da parte tutti gli argomenti riguardanti la religione.

All'onorevole Basso, il quale ha detto che il problema non è sentito dalla coscienza comune e quindi è inutile farne cenno nella Costituzione, osserva che la sua tesi è inaccettabile, perché, se venisse applicata agli articoli già approvati dalla Commissione, se ne dovrebbero distruggere i quattro quinti che, pur avendo l'assenso delle nuove forze democratiche del Paese, non si può dire riscuotano l'approvazione unanime della coscienza comune italiana.

All'opinione espressa dall'onorevole Togliatti — e divisa da altri Commissari — che, non essendo stata sollevata da nessuno la questione del divorzio, non è il caso di fare una precisa affermazione sull'argomento nella Costituzione, risponde che siffatto parere dimostra la scarsa considerazione che si ha della struttura e della disciplina della famiglia in ordine all'edificazione della nuova società italiana. Come sono state introdotte nella Costituzione norme che incidono profondamente sulla struttura politico-economico-sociale dello Stato, così vi si deve introdurre questa norma che incide sulla sostanza più intima della struttura sociale e politica italiana.

Contestando l'importanza del problema del matrimonio, gli si viene a dare una soluzione negativa, che rigetta la famiglia in quell'angolo di scarsa considerazione e di visione puramente individualistica in cui l'aveva gettata lo Stato liberale.

Per i democristiani non può essere una garanzia sufficiente il dire che oggi nessuno discute la indissolubilità del matrimonio. Trattandosi di risolvere il problema relativo alla struttura sostanziale dello Stato, essi ritengono che questo problema debba essere risolto costituzionalmente, poiché tutta la Costituzione è orientata nel senso di stabilire garanzie che non possano essere toccate dal legislatore con un facile spostamento di maggioranze o minoranze parlamentari, ma rappresentino qualche cosa di fisso nella vita politica e sociale italiana.

Conclude affermando che i Commissari rappresentanti di altri partiti sono liberi di sostenere una tesi opposta, ma devono parlare apertamente in nome di questa tesi, cioè della impossibilità da parte loro di accettare l'indissolubilità incondizionata del matrimonio, senza trincerarsi dietro false argomentazioni che non rispondono all'atteggiamento da essi tenuto rispetto ad altri problemi, né alla realtà fondamentale del problema in discussione.

Basso afferma non essere esatta la affermazione dell'onorevole Dossetti che gli avversari della tesi democristiana non vogliono assumersi la responsabilità di una opinione per quanto riguarda il problema della indissolubilità del vincolo coniugale. Dichiara che questa responsabilità potrà essere assunta non in questa sede, ma in quella più opportuna del Codice civile, dove certamente il partito socialista si pronuncerà favorevolmente al mantenimento della indissolubilità del vincolo matrimoniale. Nega di aver detto che si debbono introdurre nella Costituzione soltanto quei principî che rispecchiano l'unanimità dei sentimenti della Nazione. Ha detto invece che si debbono introdurre quei principî che possono avere una larga adesione da parte della massa, che riflettono la coscienza comune, e fanno parte del patrimonio di tutta l'umanità.

All'osservazione dell'onorevole Dossetti che si sono introdotte nella Costituzione altre affermazioni di principio, per quanto riguarda il lavoro e lo sciopero, risponde che in questi casi si è voluto affermare nella Costituzione ciò che rappresentava una conquista della democrazia nei confronti dell'ordinamento fascista. Si è creduto che, in questo momento particolare, avesse un valore costituzionale affermare certi diritti che sono il frutto di una lotta sostenuta per riuscire a fare determinate affermazioni. Invece, nel caso in esame, si tratta di un principio che è sempre esistito e non di un diritto nuovo.

Ricorda che la maggioranza dei Paesi ammette il divorzio, ma dichiara di essere contrario ad introdurre oggi il divorzio in Italia, perché ritiene che il livello morale e sociale della vita italiana non sia tale da poter ammettere questo istituto. Se invece in Italia vi fosse una diversa legislazione ed un diverso clima sociale, ritiene che il principio potrebbe forse venire accolto. Cita in proposito la Svizzera, paese in cui il culto della famiglia è profondamente sentito come in Italia, ed in cui il divorzio rappresenta come un riflesso della maggiore considerazione in cui è tenuta la dignità della persona, libera di sciogliersi da qualsiasi vincolo.

Cevolotto risponde all'onorevole Dossetti, il quale ha mostrato di dubitare della sincerità delle sue affermazioni, che con lo stesso diritto egli potrebbe mettere in dubbio la sincerità dell'onorevole Dossetti, quando afferma che i democristiani vogliono introdurre nella Costituzione il principio della indissolubilità del matrimonio non per difendere un principio religioso, ma un principio etico sociale.

Chiarisce che il suo concetto è quello di riconoscere che obiettivamente in Italia non vi è un clima politico che consenta oggi di porre la questione del divorzio, perché la grande maggioranza della popolazione è contraria all'introduzione di questo istituto, e tale atteggiamento deve essere rispettato anche se motivato da ragioni che riguardano il sentimento religioso degli italiani.

Aggiunge che il rinviare ad altra sede la questione della indissolubilità del matrimonio non significa che non si vuole affrontare la questione, ma soltanto che non si ritiene né logico né giusto, né politico, né opportuno e neppure costituzionale affrontarla in questa sede.

Togliatti fa osservare all'onorevole Dossetti che uno dei motivi per i quali si insiste da parte dei comunisti nel chiedere che non si ponga nella Costituzione il principio della indissolubilità del matrimonio, è proprio perché negli argomenti che vengono portati a favore della introduzione di questo principio essi vedono una prova che tutto ciò viene fatto per dare una determinata impronta ideologica alla Costituzione. I comunisti vogliono che la Costituzione sia aperta a tutte le possibilità ideologiche e non ad una sola.

Fa anche osservare all'onorevole Dossetti che nella seduta precedente una parte dei Commissari democristiani era favorevole ad accettare la formula proposta dalla onorevole Iotti.

Dossetti afferma non essere esatto che i democristiani vogliono affermare nella Costituzione la loro ideologia e rileva che, poiché le diverse ideologie non riescono a confluire, inevitabilmente si dovrà arrivare al risultato che una di esse dovrà essere sacrificata.

Circa l'osservazione che alcuni Commissari di parte democristiana avrebbero manifestato l'intenzione di accedere alla formula proposta dalla onorevole Iotti, non ritiene che questo corrisponda alla verità: forse si trattava di uno sforzo progressivo di avvicinamento ad una formula comune, non mai di un'accettazione.

Il Presidente Tupini mette ai voti l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Togliatti:

«La prima Sottocommissione, constatato che da nessuna parte è stata avanzata la proposta di modificare la vigente legislazione per quanto concerne la indissolubilità del matrimonio, non ritiene opportuno parlare di questa questione nel testo costituzionale».

Lucifero dichiara che egli dovrebbe essere d'accordo sul contenuto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Togliatti, nel senso che effettivamente ritiene che il principio dell'indissolubilità del matrimonio non avrebbe dovuto essere introdotto nella Costituzione e neppure essere posto in discussione.

Ricorda all'onorevole Dossetti che lo Stato liberale non ha mai posto nella Costituzione questa questione e non l'ha mai risolta in un senso diverso da quello che era nella logica e nel sentimento comune di tutto il popolo. Afferma che nello Stato liberale ogni ideologia può avere la possibilità di realizzarsi. Lo Stato liberale ha garantito alla maggioranza che la sua opinione non fosse comunque infirmata.

Osserva però che la proposta dell'onorevole Togliatti sarebbe stata accettabile solo nel caso che non avesse dato luogo ad una così lunga discussione, dopo la quale non è più possibile affermare che la questione non è stata sollevata e quindi è inutile parlarne. Poiché effettivamente la questione è stata posta in discussione in seno alla Sottocommissione, è necessario affrontarla.

Conclude dichiarando di astenersi dalla votazione per la ragione che egli è del parere che la discussione non si sarebbe dovuta sollevare; ma, dal momento che è stata sollevata, che sia necessario andare fino in fondo.

Togliatti ricorda una proposta che era stata fatta in seno alla Sottocommissione per cui la votazione su questa questione si dovesse rinviare ad una seduta in cui fossero presenti tutti i Commissari. Fa presente che, data l'assenza di alcuni Commissari, sarebbe opportuno che la votazione fosse rinviata a quando la Sottocommissione si presentasse al completo.

Il Presidente Tupini ritiene difficile il caso di una seduta in cui tutti i Commissari siano presenti. Ricorda che la ragione per cui la discussione su questo argomento era stata rinviata alla seduta odierna fu appunto quella di avere un maggiore numero di Commissari presenti che non nella seduta di ieri. Per queste ragioni dichiara di non poter aderire alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Togliatti.

Togliatti ricorda che a proposito dell'insegnamento religioso la votazione fu rinviata.

Il Presidente Tupini fa osservare che non si può generalizzare quello che è stato un caso eccezionale.

Mancini dichiara di votare a favore della proposta dell'onorevole Togliatti per ragioni politiche, sociali e morali.

Grassi dichiara di votare a favore dell'ordine del giorno Togliatti.

Mastrojanni dichiara di astenersi dalla votazione, perché le complesse ragioni che sono state esposte dalle diverse parti non consentono di essere contraddette, essendo degne di assoluta considerazione. Dichiara di non essere contrario al concetto dell'indissolubilità del matrimonio e di fare sue le esatte osservazioni svolte dall'onorevole Lucifero che pienamente condivide.

(L'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti è respinto con 7 voti contrari, 6 favorevoli e due astenuti).

Il Presidente Tupini pone in votazione la formula proposta dall'onorevole La Pira: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Cevolotto fa osservare che, se tutti i componenti la Commissione fossero stati presenti, la proposta dell'onorevole Togliatti sarebbe stata accolta. Poiché essa è stata respinta solo per ragioni contingenti, propone che venga messa ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti di rinviare la votazione sulla formula che riguarda la indissolubilità del matrimonio al momento in cui la Commissione sarà al completo. Aggiunge che la mancanza di un membro che deve essere ancora nominato, in rappresentanza del partito socialista, potrebbe rendere illegale la votazione.

Dossetti dichiara di non poter accogliere la proposta di rinvio della votazione, perché soltanto in questa circostanza e per la prima volta si è sollevata questa questione, mentre altre volte ci si è sempre sforzati di raggiungere l'accordo nella sostanza, anche nell'assenza di due o tre Commissari.

Cevolotto fa osservare che è la prima volta che non si raggiunge l'accordo.

Lucifero dichiara di non poter essere favorevole alla mozione d'ordine dell'onorevole Cevolotto, non per le ragioni esposte dall'onorevole Dossetti, ma per una questione di principio. Infatti, il regolamento dice che, quando un'assemblea è in numero valido per deliberare, ogni sua deliberazione potrà essere posta in votazione e il risultato di questa votazione sarà perfettamente legale.

Pertanto prega il Presidente di applicare il regolamento.

Cevolotto dichiara di non insistere nella sua mozione d'ordine.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dall'onorevole La Pira:

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Togliatti ritiene di essere pienamente coerente con le posizioni che egli ha mantenute nel corso della presente discussione, dichiarando di astenersi dalla votazione.

Lucifero farà una dichiarazione che differisce da quella dell'onorevole Dossetti. Mentre l'onorevole Dossetti ha dichiarato che egli, unitamente ai suoi colleghi di parte democristiana, sostengono il principio dell'indissolubilità del matrimonio non per ragioni dogmatiche ma per ragioni obiettive, dichiara che voterà a favore di questa formula nella sua qualità di cattolico, perché obbedisce all'imperativo di una religione che egli professa e alla quale crede. Aggiunge che, facendo questo, egli è sicuro di interpretare il preciso mandato affidatogli dagli elettori che rappresenta, i quali sono nella loro totalità elettori cattolici e cattolici di destra, quindi conservatori, i quali desiderano che questa disposizione che riguarda l'indissolubilità del matrimonio venga fissata nella Costituzione.

Cevolotto dichiara che voterà contro l'articolo che viene proposto, per le ragioni già esposte, affermando che questo suo voto non deve essere interpretato nel senso che egli voglia porre oggi la questione della istituzione del divorzio in Italia.

Basso dichiara di votare contro la formula proposta, perché ritiene che si tratti di una disposizione che non deve trovare la sua sede in una Carta costituzionale. Tiene altresì a dichiarare che sarebbe favorevole alla formula se si trattasse di un articolo del Codice civile. Ribadisce perciò che egli vota contro l'inserzione di questa formula nella Carta costituzionale.

Mancini dichiara di astenersi dalla votazione.

Caristia dichiara di votare a favore, perché ritiene che nella Costituzione, trattandosi della famiglia, si debba affermare il principio della indissolubilità del matrimonio, anche perché altri temi di minore importanza che avrebbero trovato sede più opportuna nel preambolo, hanno ricevuto invece un'apposita articolazione.

Corsanego, Relatore, dichiara che voterà a favore dell'articolo, per i suoi principî religiosi e anche perché l'articolo corrisponde alla tradizione morale e giuridica del popolo italiano. Quando il legislatore nel 1865 ha creato il Codice civile italiano, tutta una serie di giuristi si sono affaticati a dettare le norme di interpretazione della costituzione della famiglia e dei rapporti tra i coniugi, e hanno affermato anche, pur appartenendo qualcuno di essi ad una confessione diversa da quella cattolica (cita, ad esempio, il senatore Polacco di religione israelitica), l'indissolubilità del matrimonio. Afferma che tutto il Codice civile italiano, tutta la tradizione giuridica dei maestri di diritto italiano dal 1865 in poi, hanno sempre sostenuto l'indissolubilità del matrimonio, anche civile.

Ritiene che il principio debba essere affermato nella Costituzione per conservare all'Italia due superiorità che distinguono l'ordinamento giuridico italiano da tutti gli altri del mondo: l'abolizione della pena di morte, che invece vige in quasi tutte le altre Nazioni, e l'indissolubilità del matrimonio. Mentre da alcune parti si dice che l'italiano è un popolo inferiore, perché non ha ancora ammesso il divorzio, proprio in questo fatto si deve vedere un titolo di superiorità del popolo italiano rispetto agli altri popoli.

(La formula proposta dall'onorevole La Pira è approvata con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti