[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Gloria. [...] Circa gli articoli 20 e seguenti, quelli che riaffermano il principio del nullum crimen sine lege, della nulla poena sine lege, della non retroattività della legge ed altro, io penso che si tratta di materia incostituzionale e che questi articoli troverebbero meglio il loro posto nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nei regolamenti di diritto penitenziario.

Perciò mi associo fin da ora a coloro che faranno formale richiesta di soppressione di questi articoli. Perché non sembri esagerata la richiesta, basterà osservare che si tratta di semplici corollari dei già proclamati diritti di libertà personale.

[...]

Leone Giovanni. [...] Il secondo aspetto di questa aspirazione, di quest'ansia all'umanizzazione del magistero penale, è l'affermazione della non presunzione di colpevolezza dell'imputato. Di fronte a tale problema, la Commissione si è posta, con sano criterio di equilibrio, nel giusto mezzo. Di fronte, pertanto, al principio di presunta innocenza del reo, che il compianto nostro collega Giovanni Lombardi dichiarava principio esclusivamente politico, e di fronte all'avverso principio che quello aveva sostituito, non già, intendiamoci, dal punto di vista legislativo, ma soltanto da quello dottrinale, ad opera di qualche autore un po' più degli altri sensibile alla ideologia fascista, cioè il principio della presunzione di colpevolezza, la Commissione, come ho già detto, si è posta giustamente nel mezzo, stabilendo la non presunzione di colpevolezza fino al momento della sentenza di condanna definitiva; e qui «definitiva» è ben detto, perché il principio deve investire tutto il rapporto processuale, fino a quando la sentenza sia diventata irrevocabile, sia passata in giudicato, stabilendosi quindi l'estinzione dell'azione e del rapporto processuale.

È necessario che questa presunzione si tenga ferma; presunzione necessaria, sì, perché, mentre il principio di innocenza era di natura romantica, il principio attuale costituisce un'espressione di alcune esigenze concrete; ed in particolare dell'esigenza che sia mantenuta la regola in dubio pro reo, e siano bandite le presunzioni nel campo del processo penale, e di una ulteriore esigenza diretta a delimitare la carcerazione preventiva. E a questo proposito, pur non ripresentando l'emendamento che nella Commissione dei Settantacinque non ebbe fortuna, vorrei segnalare la necessità di limitare la carcerazione preventiva che Francesco Carrara chiamava una immoralità necessaria; necessaria sì, ma immoralità che lo Stato deve limitare, deve configurare in limiti di necessità assoluta, sicché non si possa stabilire, con un arbitrio, sia pure illuminato dal senso di giustizia, degli organi di polizia e del magistrato, che un cittadino, fino a quando non sia definitivamente dichiarato colpevole, possa vedere ristretta la sua libertà personale.

Un altro aspetto di quest'ansia e aspirazione all'umanizzazione della giustizia penale è il principio della personalità della responsabilità penale, che io e Bettiol speriamo di far correggere con un emendamento che abbiamo proposto, in cui si parla di responsabilità per fatto personale. Nessun dubbio che la responsabilità sia personale; ma il dubbio può sorgere circa il fondamento della responsabilità. E qui conviene stabilire che la responsabilità penale è sempre per fatto proprio, mai per fatto altrui; così delimitandosi quell'arbitraria inaccettabile configurazione di responsabilità presuntiva in materia giornalistica, e impedendosi per le future legislazioni, sia pure coloniali o sia pure di diritto penale militare di guerra, ogni e qualsiasi configurazione di responsabilità collettive.

Un altro aspetto di questa tendenza all'umanizzazione è quello che riguarda l'esecuzione della pena. È l'affermazione dell'articolo 21 che bisogna segnalare, ponendola in relazione con l'articolo 8: «È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

Ora, su questo punto noi vorremmo esprimere, in conformità di un emendamento che vi sarà presentato, una riserva: noi siamo convinti — come risulta anche dai lavori preparatori della Commissione — che con quella formula che ci è presentata non si è tentato neppure di risolvere il problema della funzione della pena: problema che, a parte la necessità di lasciarlo al suo naturale giudice, il legislatore penale, è quasi insolubile. Vorrei ricordarvi l'interrogativo drammatico e assillante che pose Emanuele Kant, quando si occupò della pena. Scriveva il filosofo: «Se dopo aver commesso un delitto, l'uomo che lo commise fosse abbandonato dal suo popolo, sicché rimasto solo non ne potesse più commettere, qualcosa in noi dice che dovrebbe essere ancora punito. Ma perché? L'enigma del diritto penale sta tutto in questo perché». Ora questo enigma non l'avete inteso risolvere; voi avete voluto risolvere un altro aspetto: quello dell'umanizzazione dell'esecuzione della pena.

Io qui riaffermo la mia concezione, conseguente alla concezione cristiano-sociale, che la pena ha un duplice fine: la conservazione dell'ordine etico vigente nella società — funzione preventiva — e la restituzione dell'ordine violato — funzione vendicativa o satisfattoria —. L'emenda per noi è un fine complementare della pena, ed è un fine che nella concezione cristiana si radica nella carità, mentre il fine principale si riallaccia alla giustizia su cui si fonda una ordinata convivenza sociale. Ma noi non pretendiamo di imporre, né di far discutere la nostra concezione penale. Intendiamo, però, stabilire questo: voi non avete voluto individuare, identificare nella vostra definizione la funzione della pena. Non avete inteso risolvere — e sarebbe stato da parte vostra un atto di leggerezza — il problema della funzione della pena. Avete voluto stabilire che la pena debba sollecitare, agevolare, favorire, realizzare, se volete, il fine della rieducazione morale, del ricupero morale del delinquente. Noi siamo d'accordo con voi: questa è l'ansia di tutte le coscienze civili e cristiane. La pena, se obbedisce a criteri di giustizia, deve anche obbedire a criteri di carità, di fraternità. Ed è bene che la società, nel momento in cui toglie il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la mano caritatevole, perché sia ricuperato, restituito al consorzio umano; e sia ricuperato non solo il delinquente occasionale, come diceva l'onorevole Crispo, ma anche il delinquente per tendenza, anche il delinquente più feroce, perché, per noi cristiani, l'anima è un bene che può essere sempre recuperato e la coscienza umana può sempre risollevarsi alla visione dei problemi soprannaturali. Non vi è creatura umana che possa subire da parte della società una condanna fine a se stessa, che pertanto ripudi ogni riflesso di rieducazione.

Questo è il concetto che vogliamo esprimere e che si esprime con una formula che non pregiudichi, non risolva, non delimiti la funzione della pena, sulla quale neppure il Codice penale potrà facilmente dire una parola definitiva; perché è un problema eterno, è il problema di Emanuele Kant, che resterà forse sempre senza risposta.

Si dica, però, questa nostra ansia nella Costituzione per l'umanizzazione della pena e si esprima anche in questa sede la nostra aspirazione immediata ad un regime penitenziario più umano.

Perché tra i tanti miliardi che si dedicano alle opere pubbliche in Italia non si trova qualche miliardo per costruire case di pena più decenti, più umane? Questo è il concetto che noi vogliamo esprimere e questo avete espresso voi.

Il regolamento penitenziario italiano è già una magnifica pagina in questo senso: voglia il legislatore futuro continuare l'opera di realizzazione di questa nobile ansia. (Applausi). Altro aspetto di questa tendenza all'umanizzazione della giustizia penale è l'abolizione della pena di morte.

È vero — e lo ha dimostrato il nostro collega Paolo Rossi — è vero che la pena di morte in Italia è compagna di tutti i regimi autoritari ed è per questo che il nostro Tupini, nella sua veste di Guardasigilli, sentì l'ansia urgente e si affrettò ad abolire la pena di morte in Italia, togliendo dal corpo giuridico italiano questa espressione di una mentalità autoritaria e dittatoriale.

Noi desideriamo che sia ricordato questo: non solo è merito dell'uomo, ma merito del Governo di cui egli faceva parte. Sotto questo aspetto politico l'abolizione della pena di morte non trova riserve.

Ma consentitemi che, sotto l'aspetto tecnico o della politica criminale, io esprima non un dissenso, ma una personalissima riserva. La pena di morte è già caduta dal nostro ordinamento giuridico. Dobbiamo stabilire nella Costituzione che la pena di morte è abolita, oppure dobbiamo lasciare al legislatore di domani la facoltà — sulla quale non mi pronunzio, perché anche questo è un problema che potrebbe occupare intere sedute, intere legislature della Camera — la possibilità di poterla ripristinare? (Commenti).

Sotto questo aspetto vorrei segnalarvi solamente la questione: è un problema che pongo, è una riserva che sorge dal mio animo, di carattere personale. Io vi pongo una domanda: successivamente all'abolizione della pena di morte il Governo italiano ha sentito la necessità di ripristinarla con una legge eccezionale per alcune forme di reati, come la rapina a mano armata con arresto in flagranza (è una legge la cui procedura è la negazione del sistema giuridico italiano, perché la pena di morte è affidata ad un tribunale militare straordinario, senza nessun diritto di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione); ma a questo punto vorrei osservare una cosa che riguarda il Governo: la legge sta per cadere; ed è vero che il Governo si decide a prorogarla?

Il Governo ha sentito dunque questo bisogno; ma io mi auguro che domani non si debba sentire ancora il bisogno di ricorrere a questo pauroso sistema di pena. Mi auguro che l'Italia possa continuare anche in questa via il suo risanamento morale, oltre che materiale e possa veramente non sentire più la nostalgia di questa pena. Ma ove sorgesse questa necessità, questo bisogno di un popolo, perché, attraverso la Carta costituzionale, impedire che il legislatore esamini il problema?

Con ciò, non intendo criticare l'atteggiamento assunto dalla Commissione, anzi intendo esprimere il mio apprezzamento per l'alta ispirazione politica, sociale, umana, a cui hanno obbedito i compilatori del progetto; e spero ed auguro che l'Italia, risorgendo spiritualmente, non senta il bisogno in avvenire di ricorrere a tali misure tremende di prevenzione e di repressione.

[...]

Mastino Pietro. [...] Pena di morte. Io sono rimasto sorpreso nel sentire quanto l'onorevole Leone ha detto oggi all'Assemblea in materia di pena di morte, perché egli ha premesso di essere contrario a tale pena. Quindi avrei creduto che, se non avesse sciolto un inno all'articolo che ne consacra l'abolizione, lo avrebbe, per lo meno, approvato. Sennonché egli ha continuato dicendo che sarebbe opportuno che su una così importante materia non ci pronunciassimo, perché nuove situazioni e casi speciali potrebbero consigliare la pena di morte.

Noi non possiamo seguire una linea amletica, ma dobbiamo ricollegarci con la scuola e col pensiero italiano.

L'insegnamento luminoso di Cesare Beccaria ci ammonisce a respingere la pena di morte. Ciò che è strano però nell'onorevole Leone è che egli ha sciolto un inno alla riparazione degli errori giudiziari. Relativamente alla pena di morte, mi sono sempre chiesto, onorevoli colleghi, se uno dei maggiori argomenti contro di essa non sia dato proprio dalla possibilità dell'errore giudiziario. Quando una condanna alla pena di morte sia stata eseguita, qualunque pretesa riparazione dell'errore sarebbe un'ironia raccapricciante.

La rieducazione del reo. Io ho in materia le mie idee e penso che molti dei colpevoli possano veramente essere capaci di umana redenzione. Ma nego che tutti, assolutamente tutti, siano in grado di redimersi. Quando leggemmo nei giornali, poco tempo fa, un fatto accaduto a Milano che fece rabbrividire ciascuno di noi, l'eccidio d'una intera famiglia consumato da una donna, noi pensammo ad una pazza o ad una criminale nata: ed in verità la distinzione fra le due situazioni è difficile. Ora, io non vedo come si possa parlare di una possibilità di redenzione in un caso di questo genere. Ma l'onorevole Leone parla in ogni caso dell'anima del colpevole, che merita di essere rieducato, e che merita una pena umana La pena dev'essere umana certo, per rispetto a noi stessi, per la dignità del nostro consorzio civile. Ma la motivazione non può essere quella data dall'onorevole Leone.

Miglioriamo le carceri ed i penitenziari. Spendiamo quel che è necessario per le carceri e anche per gli agenti di custodia, e allora potremo avere praticamente l'applicazione dei principî contenuti in questo articolo.

[...]

Trimarchi. [...] Poche parole per l'articolo 21. Questo articolo sancisce, come hanno opportunamente notato altri onorevoli colleghi, il principio che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Ebbene, onorevoli colleghi, io mi rendo perfettamente conto di questa esigenza, che sentiamo tutti, di vedere umanizzata la pena, di vedere attuato nel sistema penitenziario italiano un trattamento più umano, più confacente alla dignità della persona umana che viene condannata. Ma è bene che le idee su questo punto siano ben chiare. Io non vorrei che dalla dizione, quale risulta attualmente dell'articolo 21, si possa trarre un'interpretazione restrittiva di tale articolo. Infatti, tale articolo dice semplicemente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. A noi sembra che questa dizione, in questa forma, possa domani prestarsi ad un'interpretazione restrittiva, che potrebbe portare come conseguenza l'applicazione nel nostro sistema penale della cosiddetta teoria positivistica della pena, che è una teoria rispettabilissima, ma per la scienza giuridica non risponde completamente alle vere esigenze, alle vere finalità della pena. Sì, noi ammettiamo che la pena ha, tra i suoi fini, l'emenda, ma vi sono altri fini, quali quello della giustizia, della prevenzione generale, della remunerazione, ecc., che esigono che le pene siano giuste e agiscano come controspinta al delitto.

Ove si ritenesse esclusivo il fine della emenda, noi creeremmo uno strumento di pena che invece di agire per il bene della collettività, potrebbe agire per il male della collettività; perché, onorevoli colleghi, io mi domando che cosa avverrebbe se invece delle carceri, che servono appunto ad attuare il primo fine della pena, quello dell'espiazione nei limiti di giustizia, noi approntassimo semplicemente delle case di cura, dove il condannato sarebbe sicuro che invece di soffrire le privazioni che la pena necessariamente comporta, verrebbe rieducato, verrebbe trattato con tutti i riguardi. Io credo che in questo caso la pena, piuttosto che agire come controspinta al delitto, potrebbe agire come spinta al delitto. Ed è, perciò, bene che nella Costituzione, risulti chiaramente che la pena deve prima soddisfare alle esigenze della giustizia, della remunerazione, della prevenzione generale, e debba anche tendere alla rieducazione del reo, dopo che la giustizia sia stata soddisfatta; perché solo allora la pena risponde alle esigenze per cui essa si giustifica negli ordinamenti civili.

Tupini. L'un fine non esclude l'altro, onorevole collega.

Trimarchi. Sì, onorevole Tupini, l'un fine non esclude l'altro; ma io desidererei che la formulazione dell'articolo 21 fosse più esplicita nel dichiarare, nell'affermare che questo fine non esclude gli altri, perché potrebbe sembrare dalla dizione letterale: «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» che unico fine debba ritenersi l'emenda. Perciò preferirei una formula che chiarisse bene che l'emenda è solo uno dei fini della pena.

[...]

Nobile. [...] Da ultimo, onorevoli colleghi, permettetemi una breve osservazione circa il terzo comma dell'articolo 21, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Su questo alcuni colleghi giuristi hanno espresso il loro avviso in senso contrario. In materia sono assolutamente incompetente, ma a me pare che una Costituzione moderna non possa non contenere un accenno alla necessità che il sistema penitenziario venga riformato nel senso che debba tendere alla rieducazione dei detenuti. È il meno che si possa fare. In questo campo vi è molto da innovare, e consentitemi notare che anche qui l'esempio ci viene dalla Russia, dove ai criminali comuni si dà la possibilità di una completa riabilitazione, che annullando completamente il loro passato li mette in condizioni di aspirare alle più alte posizioni sociali. Ben per questo, in sede di Commissione plenaria, l'onorevole Terracini ed io presentammo un emendamento, che tendeva a limitare le pene restrittive della libertà personale a 15 anni. L'emendamento fu respinto. La maggioranza della Commissione non credette di poter introdurre nella Carta costituzionale un principio così rivoluzionario che, in misura anche più ampia, è già in atto nell'Unione sovietica. Ma un progetto di Costituzione che, come quello che abbiamo davanti, contiene giustamente tanti riferimenti ai diritti della persona umana, deve, sia pure con un'espressione generica, garantire quei diritti anche a chi ha violato la legge, violazione la cui responsabilità pur ricade in gran parte sul nostro cattivo ordinamento sociale.

Un'ultima parola, ed ho finito, circa la pena di morte di cui si propone la soppressione. Per mio conto la vorrei abolita perfino nei codici militari di guerra. Ma, allora, perché conservare quella morte in vita che è la pena dell'ergastolo? (Applausi).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti