Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 21.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.
A cura di Fabrizio Calzaretti