Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 25.

Nessuno puņ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno puņ essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno puņ essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti