Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 20.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.
A cura di Fabrizio Calzaretti