Nessuno puņ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno puņ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno puņ essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti