Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 19.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 22.
I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
A cura di Fabrizio Calzaretti