[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti ricorda che la Sezione aveva stabilito di procedere ad un esame degli articoli proposti, al fine anche di precisare quale di essi si ritenesse opportuno rinviare ad altre Sottocommissioni per la loro migliore collocazione nella Costituzione.

Leone Giovanni, Relatore, propone di iniziare l'esame degli articoli 18, 24, 26, 23 e 25 della relazione Patricolo, perché ritiene che potrebbero essere rinviati ad altra Sottocommissione.

Il Presidente Conti dà lettura dell'articolo 18:

«Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla giustizia».

Leone Giovanni, Relatore, fa rilevare che questo articolo corrisponde all'articolo 16 del suo progetto: «Nessun divieto o limite può essere posto all'esercizio del diritto di agire in sede giudiziaria».

Bozzi obietta che questo articolo non tratta precisamente della stessa cosa, per quanto sia connesso con l'ultimo comma dell'articolo 15 del progetto Calamandrei: «Nessuna autorizzazione è necessaria per agire in via civile o in via penale contro i pubblici funzionari per responsabilità assunte nell'esercizio delle loro funzioni». A suo avviso, l'articolo 16 dell'onorevole Leone potrebbe essere aggiunto come secondo comma dell'articolo 18 in discussione.

Afferma che tutte le restrizioni attualmente vigenti devono cadere, come quella ad esempio, che vieta di procedere nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza — secondo il Codice penale — senza una speciale autorizzazione dell'autorità.

Leone Giovanni, Relatore, pensa che il concetto ispiratore dell'articolo in discussione e del corrispondente articolo dell'onorevole Calamandrei non sia precisamente quello al quale è informato il suo articolo 16. Egli era preoccupato dal timore che in sede processuale si potesse eludere questa eguaglianza di carattere sostanziale, stabilendo nella legge processuale dei limiti all'esercizio di determinate azioni.

L'onorevole Bozzi indicava un altro concetto, pure apprezzabile: quello di impedire che vengano poste delle condizioni alla procedibilità, nei riguardi di certe categorie di persone, come è appunto il caso degli appartenenti alla pubblica sicurezza, in quanto oggi lo Stato può impedire che la giustizia abbia il suo corso nei confronti di determinate persone.

Propone di fondere i due concetti nello stesso articolo, formandone due commi distinti.

L'articolo così formulato dovrebbe trovar posto nella prima parte della Costituzione, dove si statuisce sui diritti del cittadino. Nella parte invece che definisce il potere giudiziario occorre limitare le disposizioni a quanto concerne il complesso delle funzioni con le quali tale potere si esercita. Infatti nella sua relazione vi è un paragrafo in cui si fissano le garanzie giurisdizionali per il cittadino.

Calamandrei, Relatore, è favorevole alla inserzione, fra i diritti del cittadino, di una norma corrispondente all'articolo 18 dei progetto Patricolo, quantunque ritenga che questa norma sia già compresa in quella votata dalla prima Sottocommissione e che afferma che «tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge» e quindi a fortiori, di fronte alla giustizia, attraverso la quale la legge si applica.

Nulla in contrario, quindi, a che si menzioni questa eguaglianza anche nei confronti dei giudici; ma tiene a far rilevare quale sia la portata pratica di questo principio: se si vuol dire che sono vietate le giurisdizioni speciali o straordinarie, v'è, a questo proposito, la norma nella parte che si riferisce all'ordinamento giudiziario. Quanto ai rapporti tra potere giudiziario e potere amministrativo, la relativa norma dovrebbe essere collocata dopo quelle che si riferiscono alla formulazione generale attinente al potere giudiziario. Ma vi sono giurisdizioni che non rientrano in quelle ricordate, e questo è il caso delle giurisdizioni ecclesiastiche. In materia matrimoniale il fatto che certi cittadini, per chiedere l'annullamento del matrimonio, debbano adire non i Tribunali dello Stato, ma quelli della Chiesa, ed altri possano invece adire i Tribunali dello Stato, costituisce una norma che va contro il principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla giustizia, in quanto pone due giustizie, quella ecclesiastica e quella civile, aperte ai cittadini.

Pur dichiarandosi favorevole a tale principio, invita i colleghi a ben ponderare la portata di questi articoli.

[...]

Bozzi, per riunire in un'unica disposizione i due principî, che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, e che i cittadini, per far valere i loro diritti, non hanno bisogno di eventuali autorizzazioni, propone di formulare con gli articoli 16 della relazione Leone, 18 della relazione Patricolo e ultimo comma dell'articolo 15 della relazione Calamandrei, un solo articolo così concepito:

«Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e possono far valere i loro diritti e interessi innanzi ai Tribunali senza limitazioni o speciali autorizzazioni».

Leone Giovanni, Relatore, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi.

Poiché nell'articolo dell'onorevole Calamandrei si afferma un principio che risponde ad una esigenza di carattere morale ed anche economico nei rapporti tra cittadino e giustizia, crede che lo si potrebbe riportare nell'articolo in discussione.

Calamandrei, Relatore, è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi. Quanto alla proposta relativa all'articolo 15 del suo progetto fatta dall'onorevole Leone, preferirebbe che se ne discutesse al momento opportuno, perché ha dei riferimenti alla tutela giudiziaria e al potere amministrativo.

Targetti è contrario all'emendamento Bozzi, perché pensa che là dove si tratta del potere giudiziario non dovrebbero essere fissate norme ad esso estranee.

Bozzi fa osservare che l'articolo da lui proposto dovrà essere rinviato ad altra Sottocommissione.

Targetti si dichiara contrario anche a questo.

Castiglia, Relatore, è favorevole all'emendamento proposto.

Leone Giovanni, Relatore, propone che si voti l'articolo proposto e lo si trasmetta poi alla Presidenza, che dovrà decidere a quale Sottocommissione dovrà essere rinviato.

Targetti si chiede come si possa approvare una norma che dovrebbe essere poi trasmessa ad altra Sottocommissione affinché la introduca nella Costituzione.

Il Presidente Conti ricorda all'onorevole Targetti che la Sezione è una Commissione di studio.

Pone ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi.

Uberti dichiara che voterà contro, perché non ritiene che riguardi materia costituzionale.

(È approvato).

[...]

Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sull'articolo 10 della relazione Calamandrei:

«Risarcimento alle vittime degli errori giudiziari».

«Lo Stato risarcirà i cittadini dei danni da essi risentiti per errori giudiziari o per delitti commessi dai funzionari giudiziari, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge».

Bozzi chiede che cosa si intenda per delitti commessi dai funzionari giudiziari.

Calamandrei, Relatore, risponde citando l'esempio di un giudice che si lasci corrompere nell'esercizio delle sue funzioni.

Bozzi fa osservare che tale genere di delitto è imputabile a qualsiasi funzionario che lo commetta.

Di Giovanni crede in questo caso si voglia affermare la responsabilità dello Stato verso i cittadini danneggiati da delitti commessi dai funzionari giudiziari.

Bozzi chiede allora che la discussione venga rinviata, essendo sua intenzione di proporre sull'argomento una formulazione più ampia, comprendente anche i fatti colposi.

Leone Giovanni, Relatore, dichiara di approvare il principio innovativo dell'onorevole Calamandrei, che concede una riparazione alle vittime di errori giudiziari. Ritiene tuttavia che, dato che la prima Sottocommissione ha affermato in un articolo il principio della responsabilità dello Stato per i danni prodotti dai suoi funzionari, sia necessario rinviare la discussione per prendere visione della formula approvata e per ascoltare le proposte dell'onorevole Bozzi.

Il Presidente Conti, accogliendo il desiderio espresso, rinvia la discussione sull'articolo 10, invitando l'onorevole Bozzi a riferire su di esso in una successiva seduta.

Apre la discussione sull'articolo 11 della relazione Calamandrei:

«Gratuità della giustizia».

«La giustizia è gratuita per i cittadini indigenti, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

«La produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio non può essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario».

Bulloni dichiara di essere d'accordo sul principio che la produzione in giudizio di documenti non sia sottoposta a restrizioni in sede penale; mentre in sede civile le norme restrittive dovrebbero sussistere per ragioni di carattere fiscale.

Leone Giovanni, Relatore, è favorevole alla proposta Calamandrei, facendo presente che spesso l'orientamento della giustizia viene deviato dalla necessità delle parti di rinunciare alla presentazione di atti decisivi, per ragioni fiscali.

Di Giovanni concorda con quanto ha detto l'onorevole Leone, ricordando l'iniquità della disposizione per la quale in materia civile il magistrato non può tener conto dei documenti non regolarizzati dal punto di vista fiscale.

Mannironi dichiara di essere contrario al principio contenuto nel secondo comma, in quanto, se venisse applicato, il fisco ne subirebbe un grave danno. La legge non vieta alle parti di produrre in giudizio i documenti ritenuti necessari, ma prescrive che la parte che vuol far valere un diritto debba sottostare a determinati obblighi fiscali. Non ritiene che ciò sia così grave da giustificare il provvedimento proposto, che andrebbe contro l'interesse dello Stato, facendo anche presente che per gli indigenti esiste la legge sul gratuito patrocinio, che esenta anche dalla spesa di registrazione degli atti.

Leone Giovanni, Relatore, ribadendo la sua tesi, sostiene la necessità di togliere qualsiasi limite all'azione del magistrato nell'accertamento della verità.

Non pensa che vi possa essere danno per il fisco, perché la produzione in giudizio di documenti esenti da bollo non impedisce che in sede di registrazione della sentenza si possano imporre obblighi fiscali.

La proposta Calamandrei tende ad evitare che le parti debbano sopportare a priori gravami fiscali, ed a lasciar loro la possibilità di presentare tutti quei documenti che possano interessare e facilitare lo svolgimento del processo.

Il Presidente Conti pone ai voti il primo comma dell'articolo:

«La giustizia è gratuita per i cittadini indigenti nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge».

(È approvato).

Pone in votazione il secondo comma:

«La produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio non può essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario».

Mannironi dichiara di votare contro, non ritenendo che la materia sia da inserire nella Costituzione.

Bulloni dichiara pure di votare contro per le ragioni esposte in precedenza.

(È approvato).

Il Presidente Conti pone in votazione il rinvio dell'articolo approvato al Comitato di redazione.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti