[Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti politici. — Presidenza del Deputato Corsanego.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 54 per il testo completo della discussione.]
Il Presidente Corsanego pone in discussione l'articolo seguente proposto dai Relatori:
«Tutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti e debbono adempiere alle prestazioni personali in condizioni di parità ed uguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni».
[...]
Dossetti. [...] riterrebbe fondamentale una dichiarazione più approfondita ed anche più analitica, precisamente del tipo di quella proposta dall'onorevole Basso, per quanto riguarda l'obbligo di sottostare, eventualmente con qualche criterio restrittivo, alle prestazioni patrimoniali.
Il Presidente Corsanego ritiene che un articolo così complesso potrà dar luogo a una discussione molto lunga, e pertanto propone di passare alla discussione degli articoli che seguono, sui quali è presumibile che si troverà facilmente l'accordo. Crede opportuno incaricare i relatori onorevoli Merlin e Mancini, e l'onorevole Dossetti, di trovare una formula più semplice che sfrondi questo articolo e faccia convergere l'attenzione soltanto sugli elementi essenziali.
Mastrojanni fa presente che non potrà partecipare alla prossima seduta, e perciò chiede gli sia consentito di esprimere il suo pensiero sul contenuto dell'articolo in esame.
Dichiara di essere assolutamente contrario alla dizione dell'articolo in esame. Essa fa pensare che si versi in uno stato di guerra: il susseguirsi di imperativi categorici fa ritenere che i diritti della libertà umana non siano tenuti più in alcuna considerazione. È d'accordo con l'onorevole Cevolotto nel ritenere che si tratta di disposizioni che rientrano nelle norme generali del diritto, e che vengono con questo articolo addirittura esasperate al punto da far soggiacere i cittadini all'obbedienza assoluta agli organi autarchici, sottoponendoli a prestazioni le quali possono costituire il più largo arbitrio da parte di enti, che non hanno neppure la potestà di stabilire con criteri giuridici la libertà del cittadino.
Per questa considerazione chiede che questo articolo venga soppresso e in linea subordinata che la sua dizione sia categorica ma non imperativa.
Il Presidente Corsanego pone ai voti la mozione d'ordine da lui formulata che rinvia ad altra seduta la discussione dell'articolo in esame.
Togliatti dichiara di votare a favore della mozione d'ordine del Presidente, raccomandando ai Relatori di fondere l'articolo in esame con l'articolo 6 proposto dall'onorevole Basso, in quanto che nell'articolo in esame viene lasciata in disparte la questione essenziale delle prestazioni patrimoniali (cioè che il cittadino deve contribuire alle spese dello Stato) mentre vi sono espressi altri concetti che possono essere trascurati.
(La mozione del Presidente è approvata all'unanimità).
[Per la parte seguente della discussione si rimanda al commento all'articolo 52 per il testo completo.]
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Basso richiama l'attenzione dei Commissari sulla formula da lui proposta, la quale dice: «Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro».
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Il Presidente Corsanego osserva che, adottando la formula proposta dall'onorevole Basso, si dovrebbe rimandarne la discussione, in quanto questa formula fa parte dell'articolo che ha dato luogo alla mozione d'ordine sospensiva.
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Basso ritiene che, per quello che riguarda la parte più strettamente tecnica dell'articolo, la formulazione da lui proposta, in un solo articolo comprensivo delle prestazioni personali e patrimoniali alle quali è obbligato il cittadino, sia la migliore.
A cura di Fabrizio Calzaretti