[19 dicembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione; seduta pomeridiana. Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]
Il Presidente Tupini ricorda che la Sottocommissione ha approvato nella seduta di stamane un articolo in cui è detto: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione individuale ed associata della propria fede, alla propaganda di essa e al libero esercizio privato e pubblico del proprio culto, purché non si tratti di religione e di culto implicanti principî o riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume».
Propone che questo articolo venga collocato nella prima parte che riguarda i principî dei rapporti civili.
(Così resta stabilito).
A cura di Fabrizio Calzaretti