Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 15.
Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività.
A cura di Fabrizio Calzaretti