Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 14.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principî o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
A cura di Fabrizio Calzaretti