Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 14.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principî o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti