Evoluzione dell'Articolo
Il 25 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi è garantito.
Per le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità le quali possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Le riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salvo l'ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità».
***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 12.
Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
***
L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
***
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
***
Testo definitivo dell'articolo:
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti