Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«La libertà e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite.

Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria.

La legge può stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.

La divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti è vietata».

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Il 10 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera di modificare l'ultimo comma dell'articolo approvato il 20 settembre 1946, il quale assume quindi la seguente formulazione:

«La libertà e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite.

Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria.

La legge può stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.

La divulgazione di notizie per tal modo conosciute è vietata».

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Il 28 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«La libertà e la segretezza di corrispondenza e di comunicazione in ogni forma sono garantite. Si può derogare soltanto per motivata decisione dell'autorità giudiziaria nei casi indicati dalla legge».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 9.

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

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L'11 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge ed in pendenza di procedimento penale».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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A cura di Fabrizio Calzaretti