Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 9.
La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.
A cura di Fabrizio Calzaretti