Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 9.

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti