Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi.

Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono essere fatte in presenza dell'interessato o di persona di famiglia o, in mancanza, di due vicini facenti fede secondo le norme stabilite dalle leggi».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 8.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

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Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il domicilio è inviolabile.

Nessuno vi si può introdurre eseguendo ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

Per i casi eccezionali di necessità e urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte nell'articolo precedente per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

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A cura di Fabrizio Calzaretti