[Vengono riportate in questa sede solo le discussioni relative alla denominazione di questa sezione.
Il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione assegna a questa sezione la seguente intitolazione: «Disposizioni generali».]
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[Il 17 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale delle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Mancini. [...] Da queste premesse, onorevoli colleghi, discendono tre conseguenze: la prima inficia il nome di disposizioni generali. Non si può intitolare questo capitolo «Disposizioni generali». La parola «disposizione» sa troppo di Codice, e la Costituzione non è un Codice.
Tutti i tecnici giuridici si mettano l'anima in pace. Questa Costituzione è la legge delle leggi, è la legge fondamentale, e basilare, che supera tutte le leggi. È una norma, cioè un comandamento. In quanto nella norma è compreso il principio e la disposizione, il diritto e la morale, il presente e l'avvenire. Credo perciò che questo capitolo debba essere intitolato «Norme generali», e la Repubblica definita: «Repubblica di lavoratori».
A cura di Fabrizio Calzaretti