[Il 1 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili.]
Il Presidente Tupini. [...] Comunica alla Commissione che č stato presentato dai Relatori il testo dei due articoli seguenti:
[...]
Art. ...
I diritti di cui agli articoli 2-bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (coscienza) sono garantiti anche allo straniero.
Per i diritti di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, provvederanno le leggi dello Stato.
La condizione giuridica e i rapporti di diritto privato dello straniero saranno regolati dalla legge in conformitā delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, cui vengono negati nel proprio paese i diritti e le libertā sancite dalla presente dichiarazione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato.
A cura di Fabrizio Calzaretti