[L'11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione riesamina gli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]
Marchesi, sull'articolo 6, osserva che nel testo concordato dalla prima e dalla terza Sottocommissione l'articolo — concernente la protezione dei monumenti da parte dello Stato — è stato soppresso, e fa presente la necessità che invece esso sia mantenuto.
Il Presidente Tupini chiarisce che l'articolo è stato considerato superfluo dal Comitato che ha coordinato gli articoli approvati dalla prima e dalla terza Sottocommissione.
Marchesi fa osservare al Presidente che l'articolo in esame è oggi più che mai necessario, poiché la seconda Sottocommissione, che si occupa delle autonomie regionali, ha attribuito alla competenza delle Regioni la protezione e la manutenzione dei monumenti che costituiscono patrimonio nazionale. Dichiara di non poter accettare questo principio, e di ritenere pertanto opportuno introdurre nella Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica.
Il Presidente Tupini assicura l'onorevole Marchesi che si renderà interprete del suo desiderio in sede di Comitato misto, e propone che la forma dell'articolo in esame sia modificata nel modo seguente:
«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».
Cevolotto dichiara di ritenere imprecisa l'espressione «monumenti naturali», poiché il monumento è sempre qualche cosa che sorge per opera dell'uomo.
Marchesi fa osservare all'onorevole Cevolotto che il monumento è una testimonianza di qualche cosa, è un ricordo, una memoria, e che d'altra parte la parola «monumento» ha assunto un significato così esteso e generico che può essere accettata.
Cevolotto non insiste sulla sua osservazione riguardante l'espressione «monumenti naturali» ma fa osservare che l'altra espressione «sotto la protezione dello Stato» è alquanto generica e può avere un significato troppo lato permettendo al privato, che non abbia i mezzi per curare e mantenere questi monumenti, di rivolgersi allo Stato per pretendere che vi provveda lo Stato stesso.
Marchesi chiarisce che lo Stato deve appunto intervenire quando non ci siano i mezzi da parte del privato, ma può anche imporre al proprietario, che abbia i mezzi, la custodia e la manutenzione di questi monumenti.
Cevolotto dichiara di non insistere nella sua osservazione.
(L'articolo viene approvato nella formulazione proposta dal Presidente).
A cura di Fabrizio Calzaretti