[Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 19 per il testo completo della seduta.]
Cevolotto, Relatore. [...] Fa presente che, se nella seduta precedente non fosse stato votato l'ultimo capoverso di un articolo in cui si dice che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, egli avrebbe insistito molto meno nel mantenere la sua formulazione. Ma, poiché nel Trattato Lateranense, riconosciuto costituzionalmente, c'è un articolo primo che si richiama all'articolo primo dello Statuto Albertino per cui la religione cattolica è la religione dello Stato, (anzi è detto che la religione cattolica è «la sola» religione dello Stato) di conseguenza, sia pure indirettamente, è stato ammesso il principio dello Stato confessionale.
A questo proposito richiama l'attenzione della Sottocommissione su un brano di una delle ultime lezioni del professor Jemolo, in cui si afferma che «Religione dello Stato vuol dire posizione dominante fatta ad una confessione religiosa e con essa ai suoi ministri e ai beni che essa possiede, e posizione deteriore fatta ad altre confessioni alle quali si può negare il diritto di propaganda e di proselitismo».
Osserva che in questo brano è prospettata la situazione creata con l'approvazione della formula, la quale inserisce nella Carta costituzionale i Patti Lateranensi.
Il Presidente Tupini prega l'onorevole Cevolotto di prendere atto che i Commissari democristiani non ritengono di aver determinato con l'approvazione di quella formula la situazione cui egli ha accennato.
Cevolotto, Relatore, riferendosi alla storia delle ultime relazioni tra Stato e Chiesa in Italia, ricorda che, dopo la sanzione di quel primo articolo del Trattato Lateranense, si sono avute manifestazioni in Italia, anche nel campo giudiziario e in quello legislativo, che hanno confermato la superiorità della posizione fatta ad una religione rispetto alle altre. Cita, nel campo legislativo, il caso del Codice penale, che ha sancito una protezione minore per le offese alla religione e ai ministri dei culti ammessi nei confronti di quelli della religione cattolica; e nel campo giudiziario, varie sentenze che non fanno onore alla nostra magistratura, perché contrarie al diritto di proselitismo di culti diversi da quello cattolico.
Per questa ragione, dato che si è creduto opportuno di creare uno Stato confessionale, col richiamo sia pure indiretto all'articolo 1 dello Statuto Albertino, ritiene necessario affermare la libertà religiosa con formula precisa, che consenta la libertà del proselitismo. Ricorda che le Chiese protestanti si lamentano fortemente della posizione fatta loro non dalla legge, ma dall'applicazione dopo il Concordato della legge sui culti ammessi, e sostiene la necessità di trovare formule per cui questa applicazione, che forse è aberrante ma che deriva sempre dalla interpretazione che si è data ai Patti Lateranensi, non abbia a ripetersi.
A cura di Fabrizio Calzaretti