Evoluzione dell'Articolo
Il 10 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:
«Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilitą ed alla propria scelta.
La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento».
***
Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivitą professionale nel rispetto delle leggi.
L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico č libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.
A tali impieghi si accede mediante concorso.
Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».
***
Il 4 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attivitą o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale, o morale o spirituale della societą umana conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».
***
Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dą lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 10 settembre 1946:
Art. 1.
Diritto al lavoro.
«La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.
Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:
Art. 7.
Attivitą professionale.
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivitą professionale.
L'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico č libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.
A tali impieghi si accede mediante concorso.
Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».
***
Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«L'adempimento di questo dovere č presupposto per l'esercizio dei diritti politici».
Tale testo diventa l'ultimo comma dell'articolo approvato il 4 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:
«Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attivitą o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale, o morale o spirituale della societą umana conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta.
«L'adempimento di questo dovere č presupposto per l'esercizio dei diritti politici».
***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 31.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attivitą od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societą, conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta.
L'adempimento di questo dovere č condizione per l'esercizio dei diritti politici.
***
Nelle sedute dell'8 e del 9 maggio (pomeridiana) 1947, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attivitą od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societą, conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».
***
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitą e la propria scelta, una attivitą od una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della societą.
***
Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini precisa che al secondo comma vi č un errore di stampa e che il testo corretto recita: «progresso materiale o spirituale».
***
Testo definitivo dell'articolo:
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitą e la propria scelta, un'attivitą o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societą.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti