[Il 26 luglio 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nella sua prima riunione discute in via generale gli argomenti di sua competenza per una organizzazione dei lavori. Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame; si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Colitto. In merito al problema del lavoro osserva che non si può dubitare che il lavoro sia oggi un'attività rilevante dal punto di vista economico, giuridico e politico. Esso è infatti un dovere dell'individuo ed è anche un dovere verso la collettività. Di qui i principî basilari miranti alla tutela del lavoro contenuti in quasi tutte le più recenti carte costituzionali. Si afferma in esse che il lavoro, nelle sue diverse forme, è appunto un dovere sociale; si afferma altresì la libertà del lavoro che si concreta nella libertà di scelta della propria occupazione, salvi i limiti richiesti dal bene comune e l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i fattori della produzione. Genericamente si afferma infine che con legge sarà regolata la protezione del lavoro e quindi il lavoro delle donne e dei fanciulli, l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni, la disoccupazione forzata, la vecchiaia, l'invalidità, la morte.

Vedrà anche la Sottocommissione come rispondere al quesito, se accanto al dovere del singolo verso la società di lavorare esista un dovere della società di prestare al singolo occasione di lavoro.

[...]

[In seguito a uno schema di lavoro della Sottocommissione proposto dall'onorevole Fanfani il cui primo punto recita: « garanzie economico-sociali del diritto alla vita (dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro; diritto all'assistenza)», l'onorevole ...]

Simonini desidera chiedere se nel primo punto di questo schema rientri anche il concetto che «nessuno ha il diritto di vivere nella Repubblica se non lavora».

Il Presidente Ghidini osserva che su questo tutti sono perfettamente d'accordo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti