[24 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione.]
Il Presidente Ruini sottopone all'esame della Commissione l'articolo 6 così formulato:
«Per tutelare i principî sacri ed inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».
Avverte che l'onorevole Cevolotto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il presente articolo, nonché il successivo articolo 7, rinviando al Preambolo le dichiarazioni in essi contenute.
Cevolotto senza rinunciare alla sua proposta, si propone di riprenderla, se del caso, quando sarà stata adottata una decisione sulla questione di premettere o meno un Preambolo alla Costituzione.
Il Presidente Ruini comunica che, all'articolo 6, vi è un emendamento dell'onorevole Nobile che vorrebbe la soppressione delle parole «autonomia e».
Ricorda all'onorevole Nobile che su questo articolo è intervenuto un accordo in sede di Comitato di redazione fra le varie correnti ivi rappresentate e che il significato dato alla parola «autonomia» è quello letterale, nel senso cioè che l'uomo può agire secondo coscienza; il che non toglie però che lo Stato possa imporre dei limiti.
Nobile fa presente che nel proporre il suo emendamento è stato mosso dalla considerazione che la Costituzione deve essere intelligibile per tutti i cittadini di qualsiasi classe sociale e grado di cultura. Invece il testo dell'articolo in discussione lascia perplessi anche persone di cultura. Con l'occasione, richiama l'attenzione sull'ultima parte dell'articolo dove è detto: «e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale» rilevando come anche questa dizione sia poco chiara.
Comunque, non insiste nel suo emendamento.
Dossetti desidera avanzare una riserva circa quelle limitazioni che nel nuovo articolo sono state poste dal Comitato di redazione rispetto al testo originario formulato dalla Sottocommissione. Si dichiara d'accordo su tutte le modificazioni ad eccezione di quella finale là dove è detto: «ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà» in quanto la ritiene una modificazione più di sostanza che di forma. Le garanzie previste dal testo della Sottocommissione investivano tutti i diritti e non soltanto quelli strettamente qualificati secondo la classificazione tradizionale «diritti di libertà» così come risulterebbe dal nuovo testo.
Pur accettando la formulazione proposta dal Comitato di redazione — alla quale riconosce una maggiore giuridicità — è d'avviso che sarebbe opportuno tentare di trovare una formula che tenesse conto delle sue osservazioni.
Il Presidente Ruini esprime l'opinione che il Comitato di redazione abbia voluto maggiormente specificare e non limitare.
Dossetti osserva che se si è d'accordo sulla sostanza, la questione potrebbe senz'altro essere risolta in sede di ulteriore revisione degli articoli.
Nobile dovendosi procedere ad una revisione sia pure formale, prega di tener presenti anche le sue osservazioni.
Il Presidente Ruini dichiara che l'articolo 6 si intende approvato, salvo a procedere successivamente ad una revisione formale tenendo conto delle osservazioni degli onorevoli Dossetti e Nobile.
(Così rimane stabilito).
A cura di Fabrizio Calzaretti