[Il 30 luglio 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione tratta in via preliminare la suddivisione della materia ad essa affidata (vedi appendici).]
La Pira concorda sulla necessità di impostare lo schema calcando sul concetto dei diritti anziché su quello delle libertà. In base poi al principio che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunità nelle quali la persona umana si espande, adotterebbe la locuzione generale: «Diritti della persona umana», procedendo poi ad un primo raggruppamento naturale: «Diritti della famiglia, diritti della comunità, del lavoro, ecc.». Tratterebbe quindi i diritti della persona e delle comunità naturali nelle quali la persona si integra e si espande, ma tutto però con una aggiunta sistematica, in modo che oltre a parlare della famiglia, ci si occupi anche di queste altre comunità che sono essenziali. Tenuto presente il principio che la struttura della Costituzione deve essere conforme alla struttura reale del corpo sociale, poiché questa struttura è organica e si svolge per la comunità, la medesima organicità sarebbe bene — a suo avviso — proiettare nella Costituzione in modo che questa sia lo specchio della realtà sociale.
A cura di Fabrizio Calzaretti