[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 4:

«Durata. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il Collegio previsto dall'articolo 1 per la nuova elezione del Presidente della Repubblica.

Se una o tutte e due le Camere sono sciolte, oppure manca meno di un semestre alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo entro 15 giorni dalla costituzione delle nuove Camere, e i poteri del Presidente sono prorogati».

Pone in discussione il primo comma.

Tosato, Relatore, avverte che questo è un punto che è stato lungamente dibattuto e vi sono al riguardo pareri discordanti: secondo alcuni, la durata della carica dovrebbe essere di sei anni, secondo altri si dovrebbe precisare che il Presidente è eletto per sei anni e non è rieleggibile; altri ancora preferirebbero specificare che è eletto per sei anni e non è rieleggibile che una sola volta; infine, per quanto lo riguarda, egli preferirebbe dire semplicemente che è eletto per sette anni. Ritiene che non sia opportuno escludere la possibilità della rielezione, soprattutto data la situazione politica attuale di penuria di uomini politici, dopo venti anni di carenza di vita politica. D'altra parte, l'affermazione che non è rieleggibile potrebbe anche essere interpretata, per quanto indirettamente, in un senso poco favorevole per l'attuale Capo provvisorio dello Stato.

Né approverebbe una formula limitativa nel senso di specificare che il Presidente può essere rieletto una sola volta, in quanto ciò rappresenterebbe un vincolo morale, seppure tenue, per il collegio elettorale che nel procedere alla elezione del Presidente si troverebbe sempre di fronte alla positiva possibilità di rieleggere il Presidente cessante. A suo avviso è dunque preferibile lasciare impregiudicata la questione, rimettendola alla completa discrezionalità del corpo elettorale.

Lami Starnuti propone la formula: «è eletto per sette anni e non è rieleggibile», ad impedire che si apra la via ad una politica a carattere personale del Presidente.

Bordon propone di ridurre la durata in carica da sette a cinque anni.

Lussu concorda con l'onorevole Bordon.

Fuschini obietta che il Senato è eletto per sei anni e, se il termine venisse ridotto, lo stesso Senato eleggerebbe due volte il Presidente della Repubblica.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta di ridurre la durata in carica del Presidente della Repubblica a cinque anni.

(Non è approvato).

Pone ai voti la durata della carica in sei anni.

(Non è approvata).

Pone in votazione la formula:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

(È approvata).

Mette ai voti il seguente emendamento aggiuntivo:

«e non è rieleggibile».

(È approvato).

Rossi Paolo ritiene che dovrebbe prendersi in considerazione la possibilità della rielezione dopo un certo periodo.

Il Presidente Terracini oppone che, nella formula che è stata approvata, è implicito il criterio che non possa essere mai rieletto.

Fuschini propone di far precedere la parola: «rieleggibile», dall'altra: «immediatamente», per prevedere l'ipotesi accennata dall'onorevole Rossi. Domanda se l'attuale Presidente provvisorio rientri in questa disposizione.

Il Presidente Terracini fa osservare che l'onorevole De Nicola non ha neanche il titolo di Presidente della Repubblica, bensì quello di «Capo provvisorio dello Stato». Comunque, propone che si faccia risultare dal verbale che la Sezione è unanime nel ritenere che il principio approvato non abbia alcun riferimento con il Capo provvisorio dello Stato.

(Così rimane stabilito).

Pone ai voti la proposta dell'onorevole Fuschini di far precedere la parola: «rieleggibile» dall'altra: «immediatamente».

(Non è approvata).

Pone ai voti il secondo e terzo comma dell'articolo 4.

(Sono approvati).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti